Conguaglio dell’Imu 2023, versamenti entro il 29 febbraio
Dovrà essere corrisposto nei casi in cui, per effetto della “proroga” dei termini riconosciuta sulle delibere comunali che fissano le aliquote, risulta dovuta una maggiore imposta
Roma – Cerchietto rosso su giovedì 29 febbraio 2024. È l’ultimo giorno per pagare senza sanzioni e interessi il conguaglio Imu dovuto, limitatamente al 2023, a seguito della proroga sulla tempestività della pubblicazione delle delibere comunali contenenti aliquote e regolamenti 2023. Le disposizioni sul conguaglio sono contenute nei commi 72 e 73 della legge di Bilancio 2024 (articolo 1, legge n. 213/2023).
Nel dettaglio il comma 72 considera tempestive, e quindi efficaci, le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (in luogo del termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del Dipartimento finanze entro il 15 gennaio 2024 (in luogo del termine ordinario del 28 ottobre 2023).
Il successivo comma 73 dispone che l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.
In sostanza se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Df entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023. Diversamente se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.
Di conseguenza se il saldo Imu 2023 pagato entro l’ordinaria scadenza del 18 dicembre scorso (il 16 cadeva di sabato) è minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.
Se, invece, il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso secondo l’ordinaria procedura (entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione).
Il mancato rispetto della scadenza in esame può essere sanato comunque con il ricorso al ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs n. 472/1997) applicando, questa volta, alle somme dovute anche gli interessi legali e le sanzioni in misura ridotta.