Roma 24 feb 2024 – E’ stata pubblicata ieri 23 febbraio 2024 , la circolare n. 4/E, siglata dal direttore dell’Agenzia Ruffini, con le indicazioni sull’imposta straordinaria a carico delle banche, introdotta dall’articolo 26 del decreto legge n. 104/2023 (decreto “Asset”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023.
Rientrano nell’ambito soggettivo dell’imposta sia le banche residenti sia le stabili organizzazioni di banche non residenti, autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del Testo unico bancario (Tub).
La base imponibile risulta pari alla differenza, se positiva, tra il margine d’interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (esercizio 2023, per i soggetti con esercizio di 12 mesi coincidente con l’anno solare) e il margine d’interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (esercizio 2021, per i soggetti con esercizio di 12 mesi coincidente con l’anno solare) aumentato del 10 per cento. Su tale risultato si applica l’aliquota in misura pari al 40%, ottenendo in tal modo l’imposta “teorica”. Questo importo deve essere confrontato con lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi del Regolamento Ue n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, “CRR”) con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (esercizio 2022, per i soggetti con esercizio di 12 mesi coincidente con l’anno solare). L’imposta straordinaria, infatti, è dovuta per un ammontare pari al minor valore tra l’imposta “teorica” e il cap legato all’attivo ponderato.
Il margine d’interesse è quello risultante dalla voce 30 del conto economico redatto in conformità alla circolare della Banca d’Italia n. 262/2005. Il margine va considerato nella sua interezza, senza apportare aggiustamenti o rettifiche.
Dal momento che non sussiste, in linea generale, sulla base del CRR, un obbligo d’informativa sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio esclusivamente su base individuale, i soggetti passivi dell’imposta straordinaria dovranno, in ogni caso, fornire in dichiarazione tale informazione.
Per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare e la cui approvazione del bilancio avviene entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’imposta deve essere versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, ossia entro il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno è festivo).
I soggetti, il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, se si avvalgono del maggior termine previsto per l’approvazione del bilancio, devono effettuare il pagamento dell’imposta entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ossia, al massimo, entro il 31 luglio 2024.
Con la risoluzione del 24 gennaio 2024, n. 7/E, sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento dell’imposta straordinaria.
In alternativa al pagamento – che potrà essere effettuato anche mediante compensazione – l’assemblea, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, può deliberare la destinazione a una riserva non distribuibile di un importo pari almeno a due volte e mezza l’imposta straordinaria. A tal riguardo, dovrà fornirsi un’esplicita evidenza della costituzione di tale riserva e delle relative movimentazioni nella nota integrativa al bilancio e nel modello Redditi società di capitali.
È esclusa la possibilità di procedere al versamento parziale dell’imposta, con contestuale costituzione della riserva corrispondente alla quota parte di imposta non pagata.
Le banche, qualora nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, abbiano conseguito utili d’esercizio in misura inferiore a due volte e mezzo l’imposta, costituiscono la riserva utilizzando, prioritariamente, tali utili e la integrano con gli utili degli esercizi precedenti (se presenti) a partire da quelli accantonati negli esercizi più recenti e, successivamente, con le altre riserve patrimoniali disponibili; qualora, invece, abbiano subito perdite, costituiscono la riserva utilizzando le riserve disponibili (di utili e di capitale) secondo l’ordine anzidetto.
Con la circolare sono fornite istruzioni operative agli Uffici anche con riguardo ai casi di operazioni straordinarie poste in essere successivamente alla costituzione della riserva.
La norma prevede che qualora la riserva sia distribuita, l’imposta è dovuta con la maggiorazione degli interessi calcolati, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originario, su base annuale al tasso sui depositi overnight presso la Banca centrale europea. In ogni caso, l’imposta deve essere versata entro 30 giorni dall’approvazione della delibera di distribuzione.
La sospensione dell’obbligo di versamento viene meno anche in tutte quelle ipotesi in cui si realizza, indirettamente e di fatto, un’attribuzione della riserva ai soci. Inoltre, anche a una distribuzione parziale della riserva consegue la debenza dell’intera imposta, maggiorata degli interessi nella misura prevista dalla norma.
L’utilizzo della riserva per la copertura di eventuali perdite, invece, non comporta l’assoggettamento a imposta straordinaria.
Tuttavia, in presenza di altre riserve disponibili, l’utilizzo di tale riserva a copertura di perdite comporta il trasferimento sulle stesse del vincolo di indistribuibilità, ai fini dell’imposta straordinaria, per un ammontare pari all’utilizzo della riserva medesima e comunque fino a capienza delle stesse.