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Liquidazione controllata reddituale costituzionale, anche senza limiti

Arezzo – La questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza del 3 marzo 2023 dal Tribunale di Arezzo, dell’articolo 142, comma 2, Dlgs n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza  Ccii), nella parte in cui non prevede un limite temporale (minimo e massimo) all’acquisizione di beni sopravvenuti all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, rispetto a quanto veniva previsto dall’articolo 14-undecies della legge n. 3/2012, per la liquidazione del patrimonio relativa alle procedure aperte prima dell’entrata in vigore del Ccii, è infondata. Questo poiché è l’interprete, sulla base delle caratteristiche del caso concreto, a dover parametrare la durata del programma di liquidazione, contemperando, da un lato, l’interesse dei creditori, e dall’altro, l’interesse del debitore a un fresh start mediante l’esdebitazione, o, in mancanza, a una ragionevole durata del processo.

Vicenda processuale
La questione origina da quattro ordinanze di rimessione del Tribunale di Arezzo – la prima delle quali del 3 marzo 2023 – relative alla  procedura di liquidazione controllata, per la quale i liquidatori nominati dal Tribunale hanno depositato il programma di liquidazione (articolo 272, comma 2, del Ccii).
In tale documento i professionisti hanno previsto la trattenuta di una quota della retribuzione della debitrice, ponendosi però il problema di quando la procedura (e dunque la distrazione periodica stipendiale) dovesse avere termine.

La normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Ccii, e cioè le norme di cui all’articolo 14-undecies della legge n. 3/2012 (relativa ai soggetti non fallibili) nonché all’articolo 42, comma 2, della legge fallimentare, prevedevano discipline diverse in riferimento alle liquidazioni e ai fallimenti delle persone fisiche “senza beni”, ovvero a quelle procedure “a vocazione reddituale” in cui non vi è consistenza patrimoniale da spartire tra i creditori, ma in cui il debitore gode comunque di un’entrata periodica derivante da attività lavorativa o da indennità pensionistica.
Mentre l’articolo 14-undecies citato prevedeva espressamente un limite massimo di quattro anni, entro cui era possibile, per la procedura, apprendere e liquidare beni sopravvenuti, nulla era previsto dalla legge fallimentare all’articolo 42, comma 2.

Le novità apportate dal nuovo codice, in materia, sono rilevanti: infatti, l’articolo 142, comma 2, del Ccii, similmente al 42 della legge fallimentare, contempla la possibilità di apprendere senza limiti di tempo i beni sopravvenuti in corso di procedura; la norma è inoltre applicabile anche alla liquidazione controllata del sovraindebitato, per la quale non è dunque più prevista, una norma ad hoc che ne disciplini la durata.
L’ordinanza in esame, nell’esigenza di individuare un termine minimo e massimo della liquidazione del sovraindebitato, prende in esame 3 possibili soluzioni astrattamente applicabili.

Termine triennale
Una prima ipotesi porterebbe a ritenere che la durata massima della liquidazione controllata “senza beni” sia fissata dall’articolo 282 Ccii: se infatti l’esdebitazione del liquidato opera di diritto trascorsi tre anni dall’apertura della procedura, e se dopo l’esdebitazione è da escludere ogni apprensione di quote stipendiali, la durata massima della procedura potrebbe essere individuata nel termine esdebitativo medesimo di tre anni.
A tale teoria, il giudice aretino ribatte che l’esdebitazione non è automatica, ma opera solo in presenza di specifici requisiti. Per non parlare del fatto che tale tesi aiuterebbe, al limite, a individuare un (potenziale) limite massimo, senza però fornire alcun criterio per determinare un limite minimo.

Soddisfazione “minima” di tutti i creditori
Un’altra teoria è quella secondo cui la durata della liquidazione dovrebbe dipendere dalla possibilità di una “minima” soddisfazione per tutti i creditori. Il rischio però, sarebbe quello dell’eccessiva discrezionalità dell’interprete.
Inoltre, il liquidatore potrebbe indicare una durata “eccessiva”, con l’effetto paradossale di generare una condanna allo Stato per eccessiva durata del processo (ex legge n. 89/2001 – legge Pinto) proprio a beneficio dei creditori.

Copertura dei costi prededucibili
L’ordinanza di rimessione, infine, approda all’analisi di quella che resta l’unica soluzione percorribile: secondo tale tesi, la durata di una liquidazione controllata avente quali elementi attivi entrate periodiche di tipo retributivo è quella strettamente necessaria a recuperare i costi prededucibili della procedura.
Tuttavia adottare una simile soluzione consentirebbe al debitore percettore di reddito di eludere i pignoramenti mobiliari presso terzi azionati dai creditori, semplicemente avanzando il ricorso di liquidazione controllata, comportando una compressione del diritto di difesa dei creditori non compatibile con l’articolo 24 della Costituzione.

La sentenza della Corte Costituzionale 
La Corte, con la pronuncia n. 6/2024, ripercorrendo gli argomenti esposti, ha dichiarato l’infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevata dai giudici remittenti.
Invero, il fatto che non sia previsto un termine esplicito di quattro anni, come nella previgente disciplina, comporta soltanto il dovere dell’interprete di parametrare la durata della procedura sulla base del singolo caso concreto, tenendo conto, da una parte, del soddisfacimento del ceto creditorio, e dall’altra, della ragionevole durarata dei processi. Se anche di lacuna si tratta, la stessa può essere colmata con i criteri suddetti, tenendo altresì conto, da una parte, della non liquidabilità del minimum vitale, dall’altra, della esdebitazione.
Proprio sull’esdebitazione si sofferma la sentenza. La Corte afferma che il termine triennale indica non solo il termine massimo, ma altresì quello minimo per le procedure in cui vi fossero crediti concorsuali non ancora soddisfatti nel triennio. Ove infatti, alcuni creditori risultassero insoddisfatti, i liquidatori sarebbero quindi tenuti a sfruttare, nel programma liquidatorio, l’intero arco temporale triennale pre-esdebitazione.
La Consulta inoltre non ravvede, nel criterio del soddisfacimento “minimo” dei creditori ulteriore alle spese di procedura, un rischio di irragionevolezza nella durata (qualora, ovviamente, non intervenisse l’esdebitazione), poiché lo stesso Codice della crisi statuisce come “il programma [di liquidazione] deve assicurare la ragionevole durata della procedura” (articolo 272, comma 3, Ccii).
Non è corretto far prevalere come criterio interpretativo la teoria del soddisfacimento delle spese prededucibili, in quanto la copertura delle spese non esaurisce gli scopi della procedura, la quale nasce per liquidare il patrimonio del debitore a beneficio dei creditori.
Infine, anche la censura di irragionevole disparità di trattamento tra le procedure a cui applicare l’articolo 142, comma 2, Ccii e l’articolo 14-undecies della legge n.  3/2012 ratione temporis non può trovare accoglimento, poiché lo stesso scorrere del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.

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