Fermo amministrativo auto, al via le tutele per disabilità e attività lavorativa
Per il recupero del debito iscritto a ruolo l’Agenzia delle entrate-Riscossione può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore, ma esistono specifici limiti a favore dei contribuenti
Roma – Se una cartella non viene pagata nei termini di legge (60 giorni dalla notifica), l’Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare una serie di procedure di recupero del debito iscritto a ruolo, tra cui il fermo amministrativo sui beni mobili del debitore iscritti nei pubblici registri, le cosiddette “ganasce fiscali”. Vediamo come funziona e quali sono i limiti e le tutele per i contribuenti.
Come previsto dall’art. 86, comma 1, del Dpr n. 602/73, Agenzia delle entrate-Riscossione può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Il vincolo viene applicato solo se sono trascorsi trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo, durante i quali il debitore ha la possibilità di pagare le somme dovute o chiederne la rateizzazione.
In seguito al provvedimento, il veicolo, pur rimanendo nella disponibilità del proprietario, non può circolare e non può essere rottamato o esportato. I soggetti che circolano, nonostante il fermo, rischiano sanzioni amministrative pecuniare.
Per cancellare il fermo amministrativo è necessario pagare l’intero debito oggetto del provvedimento. In caso di rateizzazione il fermo viene sospeso dopo il pagamento della prima rata e a seguito della sospensione del provvedimento si può circolare.
Niente fermo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone con disabilità.
In alcuni casi esistono limiti specifici per l’iscrizione del fermo amministrativo. Uno di questi riguarda i veicoli che, secondo le informazioni contenute nei flussi telematici Aci/Pra, sono adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili. Tuttavia, non sempre è possibile ricavare dai suddetti flussi telematici l’uso speciale di questi veicoli per cui l’individuazione può avvenire anche attraverso l’accertamento di alcune condizioni da comprovare con la presentazione di una specifica documentazione da parte dell’interessato.
Infatti, nel caso in cui l’agente della riscossione invii un preavviso di fermo amministrativo su auto per disabili o proceda alla sua iscrizione, il soggetto può chiederne l’annullamento utilizzando il modello F3, disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, da presentare a uno sportello della stessa Agenzia, o da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via posta elettronica certificata. Bisogna compilare le voci richieste nel modello e allegare la documentazione necessaria che attesti l’utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili. In particolare, può essere esibita copia della carta di circolazione dalla quale si evince la presenza sul veicolo di speciali dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile, titolare di patente speciale, ovvero che lo stesso sia stato adattato in funzione delle problematiche fisico-motorie. Oppure, può essere allegata copia della fattura da dove risulta che, per l’acquisto del veicolo, si è usufruito delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 104/ 1992. In caso di veicolo intestato a soggetto diverso dalla persona diversamente abile è necessario presentare documentazione attestante che quest’ultima sia fiscalmente a carico dell’intestatario. Infine, può essere dimostrato l’utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili attraverso l’esibizione del contrassegno auto “Parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune e in corso di validità alla data di notifica del preavviso o, nel caso di contestazione del fermo, a quella di iscrizione del medesimo. L’esibizione del contrassegno deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario del veicolo che attesti l’utilizzo dello stesso veicolo per il trasporto dell’intestatario del contrassegno.
Nessun fermo se l’auto è strumentale per l’attività lavorativa
Ecco un altro caso in cui il veicolo non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Secondo l’articolo 86, comma 2 del Dpr n. 602/73, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati non può essere avviata dall’agente della riscossione se il debitore dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione. Gli elementi utili a comprovare la strumentalità del bene consistono nell’accertare che l’utilizzo del veicolo oggetto della procedura di fermo abbia rilevanza nell’attività lavorativa del debitore, fornendo al medesimo i ricavi caratteristici dell’attività.