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Registri immobiliari, al via le nuove codifiche per le formalità

Roma – A decorrere dal 30 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili le nuove codifiche per l’esecuzione di formalità nei registri immobiliari.

È stato infatti firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, il provvedimento con cui vengono introdotti nuovi codici per le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni nei pubblici registri.

Prosegue, in tal modo, il processo di informatizzazione del sistema di pubblicità immobiliare avviato, quasi quarant’anni fa, con la legge n. 52 del 1985.

Tralasciando i significativi interventi al Codice civile, la legge 52 ha infatti emanato nuove norme che regolano il servizio ipotecario in relazione all’introduzione di un sistema meccanizzato, mediante l’uso di elaboratori elettronici.

In particolare, l’articolo 16 rinvia a successivi decreti interministeriali la determinazione di procedure, sistemi e tempi di attuazione, nonché l’autorizzazione alla presentazione di note su supporto informatico o per via telematica. Il successivo articolo 17 precisa, inoltre, che “Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia. Apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione.”.

In tale contesto di evoluzione informatica, la richiesta di formalità nei pubblici registri avviene, quindi, mediante la presentazione – unitamente all’atto – di una nota o domanda da redigersi utilizzando i modelli a tal fine approvati, per i quali sono state fornite adeguate istruzioni di compilazione con la circolare del ministero delle Finanze – Dipartimento del territorio, n. 128/T del 2 maggio 1995. Il mancato utilizzo di tali modelli comporta il rifiuto della formalità ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 52/1985.

La circolare n. 128/T reca anche la tabella degli atti soggetti a trascrizione, la tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni e la tabella dei tipi di annotazione, con l’indicazione, dei rispettivi codici-atto e descrizioni da utilizzare per identificare l’evento giuridico da rendere pubblico.

Le note e le domande sono infatti strutturate in quattro sezioni (in precedenza “quadri”):

  • Sezione A: che comprende i dati relativi al titolo, alla convenzione, all’ipoteca o all’annotazione
  • Sezione B: in cui il richiedente la formalità riporta i dati relativi agli immobili oggetto dell’atto
  • Sezione C: che deve contenere i dati identificativi dei soggetti ed i relativi diritti reali con le rispettive quote, con riferimento agli immobili elencati nel quadro B
  • Sezione D: dedicata a eventuali altre informazioni, non codificabili nelle precedenti sezioni, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicità immobiliare.

Nello sviluppo graduale del processo di automazione delle conservatorie si è inserito il decreto legislativo n. 463/1997 che, all’articolo 3-bis, prevede l’utilizzo di procedure telematiche finalizzato, come riportato nella legge delega, alla semplificazione e unificazione di tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonché all’armonizzazione e all’autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Pertanto, le note su formato cartaceo, in forza del mutato contesto e delle previsioni generali riguardanti il diritto all’uso delle tecnologie informatiche sancita dal Cad, sono state sostituite da quelle in formato digitale “*.xml”.

L’ampliamento degli atti soggetti a pubblicità immobiliare ha comportato successivamente l’esigenza di operare una revisione complessiva delle relative tabelle. L’Agenzia è, quindi, intervenuta con circolare n. 24/2015 al fine di effettuare una prima revisione complessiva delle tre tabelle, aggiornando e introducendo i codici-atto in esse riportati.

Ora, a distanza di quasi dieci anni, ulteriori interventi normativi hanno prodotto l’introduzione, nel nostro sistema, di nuovi istituti e, quindi, di nuovi atti soggetti a pubblicità immobiliare, facendo emergere la necessità di procedere all’aggiornamento delle tabelle richiamate, soprattutto per codificare le fattispecie sopravvenute.

Basti pensare, a tal proposito, all’introdotto Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14/2019, ovvero alle modifiche del Codice di procedura civile effettuate con la la. “riforma Cartabia”.

In particolare, con specifico riferimento alle novità apportate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono superate le precedenti codifiche degli atti relativi al fallimento e, più in generale, alle procedure concorsuali, e vengono introdotti nuovi istituti giuridici quali il concordato minore e la nuova disciplina relativa alle procedure di liquidazione – controllata o giudiziale – ed al concordato preventivo.

Si deve invece alla riforma Cartabia l’introduzione di figure quale il provvedimento per contributo economico in favore della prole o delle parti che può fungere da titolo per la correlata iscrizione di ipoteca a garanzia del contributo.

Altri nuovi atti soggetti a pubblicità immobiliare si collegano invece a ulteriori interventi normativi specifici emanati nell’ambito delle ipoteche della riscossione coattiva: si fa riferimento alla legge n. 160/2019 in forza della quale è possibile procedere con l’iscrizione ipotecaria sulla base dell’avviso di accertamento esecutivo relativo alle entrate di enti locali, ovvero alle recenti modifiche che consentono l’iscrizione di ipoteca presentando quale titolo l’ingiunzione fiscale.

Le nuove tabelle, oltre a prevedere l’implementazione dei codici-atto, includono anche alcune modifiche che, seppur riferite a formalità già codificate, introducono elementi di maggior dettaglio nella descrizione dell’atto per una migliore evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari. A titolo esemplificativo, è stata effettuata questa operazione di ulteriore specificazione per le annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, è stato precisato – nella descrizione dell’atto da rendere pubblico – se l’esito del giudizio sia stato di accoglimento ovvero di rigetto. In tali casi, quindi, con l’introduzione delle nuove codifiche sarà inibito l’utilizzo dei corrispondenti codici-atto precedenti, ora sostituiti.

Le previste modifiche ai codici atto non impattano sulla regolare utilizzabilità del software di compilazione, rimanendo peraltro sempre possibile l’utilizzo del codice generico in assenza di un codice specifico.

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