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Conciliazione tributaria: interessi passivi deducibili in caso di adesione

Gli interessi passivi, pagati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’Ires e dell’Irap, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.

Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 172 del 20 agosto 2024, fornita a una società che ha sottoscritto atti di conciliazione e di adesione, relativi a singoli periodi d’imposta, con la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, finalizzati a definire alcune contestazioni pendenti in tema di prezzi di trasferimento. Contestualmente, la società istante ha versato le maggiori imposte e gli interessi per ritardato pagamento, per quali ora chiede la possibilità di portarli in deduzione dalle basi imponibili Ires e Irap.

A parere dell’Amministrazione, nel caso sottoposto alla sua attenzione, deve essere ribadito quanto affermato in una precedente risposta, la n. 541/2022. In quell’occasione, riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, ha precisato che “‘la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono”.

Un principio, d’altronde, già postulato nel 2001 con la risoluzione n. 178, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione europea, dove ha statuito che il Tuir (articolo 96) “… non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori”. E anche nella relazione ministeriale illustrativa del Tuir, riguardo, tra l’altro, gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo “in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all’imposta”.

Detto ciò, visto che è lo stesso sistema normativo del Tuir a riconoscere l’autonomia della funzione degli interessi passivi, l’Agenzia concorda per la loro deducibilità

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