Roma – Pronto per scendere in campo il bonus librerie 2024. Le domande, riferite ai conti economici 2023, potranno essere presentate online dalle ore 12 di lunedì 16 settembre e fino alla stessa ora di giovedì 31 ottobre 2024, tramite il portale dedicato messo a disposizione dal Mic previa registrazione.
A comunicarlo un avviso pubblicato sul sito del ministero della Cultura, direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore.
Gli utenti che hanno effettuato l’accesso nello scorso anno, precisa la nota, dovranno comunque rinnovare la registrazione. La direzione ricorda, inoltre, che il richiedente deve specificare la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
La somma complessiva spendibile per il 2024 è di 8.250.000 euro.
Il tax credit in pillole
La misura di favore nasce con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321) per sostenere, in primo luogo, le piccole librerie.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta che arriva fino a 20mila euro per le librerie indipendenti, non appartenenti a gruppi editoriali, e si ferma a 10mila euro per gli altri.
Possono beneficiarne gli esercenti:
- del settore della vendita al dettaglio di libri nuovi (codice Ateco 47.61) o usati (codice Ateco 47.79.1), in esercizi specializzati
- soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale o per la presenza di una stabile organizzazione cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici
- che hanno registrato ricavi, relativi all’esercizio finanziario precedente, derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% degli incassi complessivamente dichiarati.
L’entità del contributo è parametrata ad alcuni tributi locali dovuti dal libraio per il locale dove svolge l’attività agevolata facendo riferimento all’anno precedente. In particolare, secondo la norma il calcolo è effettuato sulla base delle seguenti voci:
- Imu
- Tasi
- Tari
- imposta sulla pubblicità
- tassa per l’occupazione di suolo pubblico
- spese per locazione, al netto Iva
- mutuo
- contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo (Tabella 1, allegata al decreto interministeriale repertorio n. 215/2018).
Tuttavia è bene precisare che, come ha ricordato la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/2022, la disciplina dei tributi locali nel tempo è stata modificata, quindi, ad esempio, la Tasi non è più in vigore e l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo, le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Ultimo step, con l’F24
Il credito d’imposta attribuito può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del versamento (codice tributo “6894”).
Il bonus deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito sia in quella relativa al periodo di imposta in cui la somma è utilizzata, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello speso.