Ipoteche e pignoramenti, le tutele per il contribuente
In caso di mancato pagamento di una cartella o di un avviso Agenzia delle entrate-Riscossione deve attivare le procedure di recupero previste dalla legge. Esistono però delle tutele stabilite dalla legge
Roma – Agenzia delle entrate-Riscossione dispone di una serie di strumenti per recuperare gli importi dovuti dal contribuente in caso di mancato pagamento di una cartella o di un avviso nei termini di legge e in assenza di una rateizzazione in corso. Esistono però delle tutele stabilite dalla legge. Vediamo nel dettaglio quali limiti l’Agente della riscossione deve osservare in caso di ipoteche e pignoramenti.
Ipoteca sugli immobili
L’ipoteca è una procedura cautelare a garanzia del credito. Si può iscrivere soltanto nel caso in cui l’importo da recuperare non sia inferiore a 20mila euro, per una somma pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. Il limite è fissato dall’articolo 77 del Dpr n. 602/1973 modificato dall’articolo 52 del Dl n.69/2013 n. 69.. Prima dell’iscrizione ipotecaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia sempre al contribuente una comunicazione preventiva che gli concede trenta giorni di tempo dalla data di notifica per mettersi in regola. L’ipoteca viene iscritta alla conservatoria competente solo se, trascorso tale termine e in assenza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’interessato non abbia provveduto a pagare le somme dovute, oppure non ne abbia richiesto la rateizzazione. Il contribuente viene informato dell’iscrizione di ipoteca con apposita comunicazione. La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo totale del debito o di uno sgravio integrale emesso dall’ente impositore.
Pignoramento immobiliare
Una volta iscritta l’ipoteca, se il debito non viene estinto o rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione può avviare l’esecuzione forzata ovvero il pignoramento immobiliare. Ma anche in questa circostanza la legge pone dei limiti (articolo 76 del Dpr n. 602/1973 modificato dall’articolo 50 del Dl 152/2021 ). Il pignoramento, infatti, può essere avviato solamente se:
- l’importo complessivo del credito per cui si procede superi 120 mila euro
- il valore degli immobili del debitore sia superiore a 120 mila euro e se siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato o rateizzato o siano subentrati provvedimenti di sgravio o sospensione.
La stessa legge, inoltre, vieta l’azione esecutiva se l’immobile presenta tutte le seguenti caratteristiche:
- unico immobile di proprietà del debitore
- adibito ad uso abitativo (con residenza anagrafica del debitore)
- non di lusso (in base alle caratteristiche previste dal decreto del ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 pubblicato in Gazzetta ufficiale n.218 del 27 agosto 1969)
- non una villa (A/8), un castello o un palazzo di pregio artistico o storico (A/9).
Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi, per esempio il conto corrente o lo stipendio, oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Si tratta quindi di una procedura con cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione richiede direttamente a un soggetto terzo (per esempio datore di lavoro, banca) di versare ad AdeR l’importo dovuto dal debitore. Anche in questo caso ci sono dei limiti da osservare. Infatti, se il pignoramento riguarda lo stipendio, il salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, in base all’articolo 72-ter del Dpr n. 602/1973, la quota pignorabile è pari ad un decimo per stipendi fino a 2.500 euro; ad un settimo per quelli tra 2.500 e 5 mila euro; ad un quinto sopra i 5 mila euro. Gli stessi limiti si applicano anche al trattamento di fine rapporto (Tfr). Il soggetto terzo è tenuto a versare la somma richiesta entro il termine dei sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ma ad esclusione dell’ultimo stipendio che rimane sempre nella disponibilità del debitore.
Il pignoramento delle pensioni è invece legato ad una procedura giudiziale (articolo 545, comma ottavo, codice procedura civile) e l’agente della riscossione può pignorare l’importo della pensione che eccede i mille euro. Le pensioni sotto i mille euro non sono, quindi, pignorabili.