Pubblicato il provvedimento, di oggi 29 novembre, dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale del contributo a fondo perduto da erogare ai soggetti a basso reddito che dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 hanno sostenuto spese per le quali spetta una detrazione d’imposta per interventi edilizi nella misura del 70% (Superbonus 2024).
L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari all’importo richiesto risultante dall’ultima domanda presentata validamente in assenza di rinuncia (vedi articolo: Contributo superbonus 2024, ecco le modalità per accedere).
Il contributo a fondo perduto poteva essere richiesto entro il 31 ottobre tramite l’apposita procedura messa a disposizione dall’Agenzia nell’area riservata del sito internet. Si tratta del contributo per le spese 2024 che rientrano nel Superbonus, che comprendono efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. I costi devono essere stati sostenuti al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Visto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie stanziate (pari a 16.441.000 euro), con il provvedimento pubblicato oggi l’Agenzia delle entrate ha comunicato che la percentuale è pari al 100% di quanto richiesto.
Con il provvedimento del 18 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate aveva approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, comma 2, del Dl n. 212/2023. A poter richiederlo coloro che hanno un reddito non superiore a 15mila euro e che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus (articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, Dl n. 34/2020), che entro il 31 dicembre 2023 avevano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.
Qualora il contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperarlo in base alle disposizioni contenute nell’articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973. È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti.