ROMA – Con l’ordinanza n. 28271 del 4 novembre 2024, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha considerato la possibilità di procedere con iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’articolo 77 del Dpr n. 602/ 1973, anche in presenza di un vincolo di destinazione (ex articolo 2645-ter del codice civile). L’ipoteca esattoriale, infatti, può essere iscritta anche su quei beni che risultino indisponibili e impignorabili, non concretizzandosi alcuna attività espropriativa.
La questione posta all’attenzione della Corte muove dall’impugnazione, ad opera del contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato, ai sensi del citato articolo 77, per un credito iscritto a ruolo per l’Irpef relativo agli anni 2006, 2007 e 2008. Il contribuente desumeva, in particolare, che l’iscrizione era avvenuta su beni di sua proprietà, nonostante fossero sottoposti a vincolo di destinazione, come da articolo 2645-ter cc, senza preliminarmente intraprendere l’azione revocatoria ordinaria. Presupposto per definire la questione posta all’attenzione della Corte è la natura dell’ipoteca esattoriale.
Con ricorso presentato dinanzi alla Corte di cassazione, il contribuente, infatti, sosteneva che la Ctr avesse erroneamente ritenuto l’iscrizione ipotecaria un atto di natura cautelare e non esecutiva, e quindi, come tale, eseguibile sui beni già sottoposti a vincolo di destinazione come previsto dall’articolo 2645-ter del codice civile, in quanto, comunque, tale atto era finalizzato all’esecuzione forzata, e quindi non avrebbe potuto essere trascritto, posto che l’esecuzione sugli immobili oggetto di vincolo di destinazione può essere effettuata soltanto con riferimento alle obbligazioni contratte per le finalità per le quali il vincolo è stato costituito.
D’altra parte, nel tempo la giurisprudenza si è più volte occupata della natura del gravame ipotecario esattoriale e degli adempimenti prodromici alla sua adozione. Nel dettaglio, la questione si è già posta relativamente all’articolo 77 del Dpr n. 602/1973 e all’articolo 50 del medesimo decreto, relativo all’inizio dell’esecuzione forzata. In quel caso, la corte di Cassazione ha chiarito che “L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.” (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza n. 19667/2014).
L’esclusione della natura di atto di espropriazione forzata dell’iscrizione ipotecaria è stata confermata successivamente dalle corti di merito, che si sono adeguate alla interpretazione resa dalle sezioni unite, nonché dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione che hanno ribadito la natura di atto meramente preordinato all’esecuzione, con funzioni di mera garanzia e cautela da parte dell’agente della riscossione. Ne consegue l’affermazione per cui l’ipoteca esattoriale possa essere iscritta anche su quei beni che risultino indisponibili ed impignorabili, perché con il gravame ipotecario non si pone in essere alcuna attività espropriativa. Ad esempio, è già stata ritenuta legittima l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte del fondo patrimoniale.
In particolare, con la sentenza n. 902/2018, la Ctr Lombardia ha chiarito che “È legittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria su bene facente parte del fondo patrimoniale. Rileva in tal senso la circostanza che l’iscrizione di ipoteca non è atto della fase di esecuzione, stante la finalità conservativa di cui è dotata, ed è priva di effetto spoliativo, rappresentando mero strumento cautelare posto a garanzia del credito, di talché non opera, in relazione a tale atto, la previsione di cui all’art. 170 c.c., dalla quale si evince che i beni compresi nel fondo patrimoniale non possono essere sottoposti ad esecuzione”
La Corte di cassazione, a più riprese, ha affermato che si tratta quindi di adempimento esperibile da parte del concessionario per la riscossione, in quanto l’iscrizione di ipoteca è prevista “anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione, tanto che non può essere considerata neppure quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata.” (Cassazione civile, sezione VI, sentenza n. 7239/2013). In sintesi, per orientamento maggioritario della corte di Cassazione – pur con alcuni orientamenti contrari – l’iscrizione ipotecaria non è considerata né un’attività esecutiva, né un’attività a questa prodromica o preordinata.
Nell’ordinanza in commento, la suprema corte, in linea con l’orientamento maggioritario richiamato, ha ribadito che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 77 del Dpr n. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria. Peraltro, con specifico riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria, la corte ha enunciato il principio secondo cui “La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 – bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo – istruttoria volta alla migliore definizione dell’interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento”.
Considerata la natura meramente cautelare dell’atto di iscrizione ipotecaria, dunque, trattandosi di iscrizione volta a garantire l’adempimento del credito, la corte di Cassazione conclude che la possibilità dell’iscrizione non è preclusa dalla circostanza che i beni ipotecati siano assoggettati a vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter del codice civile, atteso che l’indisponibilità ed impignorabilità degli stessi assume rilevanza dopo che sia iniziata l’espropriazione forzata, e non anche rispetto all’ipoteca, avente funzione conservativa della garanzia patrimoniale. Da ciò consegue anche l’assoluta non rilevanza della questione riguardante l’eventuale necessità, per l’ente creditore, di promuovere l’azione revocatoria ordinaria, come sostenuto dal ricorrente.