ROMA – Le comunicazioni dei dati relativi alle somme liquidate dalle assicurazioni o da altri intermediari ai danneggiati devono essere inviate all’Anagrafe tributaria entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). A stabilirlo il provvedimento firmato oggi, 17 dicembre 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate e in vigore dal 1° gennaio 2025. Approvate, con lo stesso documento, anche le relative specifiche tecniche (allegato 2).
Il provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni e le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione definite precedentemente con il provvedimento del 19 gennaio 2007. Tra le novità introdotte dal documento firmato oggi, l’individuazione del Sid, già utilizzato per la trasmissione dei premi e contratti assicurativi, come nuovo canale di trasmissione dei dati, che possono essere inviati non più entro il 30 aprile ma entro fine giugno.
A chi interessa la scadenza
L’aggiornamento delle regole interessa, in generale, tutti gli operatori e le imprese del settore assicurativo, di qualsiasi ramo, che versano, in base a contratti di assicurazione, denaro a favore dei danneggiati e comunicano i relativi dati all’Anagrafe tributaria. Tra i dati comunicati rientrano anche le somme erogate da altri in loro nome o per loro conto.
Nel perimetro dei soggetti tenuti a inviare queste informazioni ricadono anche le stabili organizzazione in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero o che operano in Italia in libera prestazione di servizi. L’obbligo di comunicazione non riguarda, invece, gli intermediari e gli altri operatori del settore che liquidano denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione.
Contenuti della comunicazione
La comunicazione deve contenere: l’ammontare delle somme liquidate, l’identificativo del sinistro, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata secondo le modalità stabilite nell’allego 1 al provvedimento.
Modalità di trasmissione e termini
Come anticipato, la comunicazione deve essere inoltrata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati, unico canale di trasmissione è il Sid. Le informazioni devono essere organizzate in file conformi alle indicazioni fornite nell’allegato 1 (Modalità di compilazione) e nell’allegato 2 (Specifiche tecniche) al provvedimento.
L’invio, esclusivamente telematico, deve essere effettuato utilizzando il software di controllo e di predisposizione dei file reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
La procedura deve essere considerata andata a buon fine soltanto dopo l’emissione della ricevuta redatta in conformità alle specifiche tecniche descritte nell’allegato 3. In particolare, la ricevuta riporta le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, i controlli effettuati e le tipologie di esito connesse alle elaborazioni.
In caso di scarto, totale o parziale della comunicazione, gli interessati dovranno inviare i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti, entro il termine il 30 giugno dell’anno di riferimento, ossia entro la scadenza ordinaria. Tuttavia, il provvedimento specifica che non sono considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro cinque giorni lavorativi oltre tale scadenza.
L’Agenzia precisa infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le comunicazioni riferite ad anni precedenti il 2024 e redatte secondo le modalità definite dal provvedimento del 19 gennaio 2007, non potranno più essere annullate, sostituite o integrate.