ROMA – Con tre distinte risoluzioni, numeri 63/E, 64/E e 65/E del 18 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito otto codici tributo. Due sono destinati alla fruizione di altrettante agevolazioni: i crediti d’imposta per gli investimenti finalizzati all’attuazione del piano di transizione 5.0 e per le erogazioni liberali al Terzo settore. Sei alle controlled foreign companies (Cfc) per pagare la sostitutiva dovuta.
Investimenti 5.0 – Risoluzione n. 63/E
È il “7072” il codice tributo da sistemare nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, per fruire del tax credit previsto dal “Piano Transizione 5.0” (articolo 38, Dl n. 19/2024) a favore delle imprese che effettuano investimenti finalizzati a realizzare al loro interno il processo di transizione digitale ed energetica.
In particolare, il comma 13 del richiamato articolo 38 dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato a tale data può essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
In base a quanto stabilito dal decreto ministeriale attuativo della misura agevolativa (articolo 14, comma 4, Dm 24 luglio 2024), le imprese interessate sono quelle esposte nell’elenco trasmesso dal Gestore dei Servizi energetici spa (Gse) all’Agenzia delle entrate, con anche l’importo del credito concesso. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.
Il nuovo codice va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è quello di completamento dell’investimento e va compilato nel formato “AAAA”.
Società estere controllate – Risoluzione n. 64/E
L’articolo 3 del Dlgs n. 209/2023 ha inserito il comma 4-ter nell’articolo 167 del Tuir, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc).
In particolare, la nuova norma stabilisce che “In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. […]”.
Ebbene, per consentire a tali imprese di versare l’imposta sostitutiva tramite modello F24, l’Agenzia ha istituito sei codici tributo: della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- 4077 – per l’“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”
- 4078 – per l’“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”
- 4079 – per l’“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”
- 4080 – per l’“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”
- 4081 – per l’“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”
- 4082 – per l’“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.
Anche questi codici vanno collocati nella sezione “Erario”, naturalmente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
I codici tributo “4079” e “4082” possono essere utilizzati anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
Per i codici tributo “4077”, “4080”, “4079” e “4082” in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Social bonus – Risoluzione n. 65/E
Per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del Terzo settore – tra quelli che hanno presentato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per recuperare gli immobili pubblici inutilizzati e i beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati e da loro utilizzati non commercialmente – il codice idoneo è il “7037” denominato “Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore – Articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
Anche questo identificativo trova posto nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba restituire il beneficio, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno di imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.