ROMA – Nel caso di notificazione di un atto tributario eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 89/1982, valgono le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, con la conseguenza tra l’altro che il piego recapitato all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della “comunicazione di avvenuta notifica” (Can).
Così, in estrema sintesi, si è espressa la Cassazione nell’ordinanza n. 28618 dello scorso 6 novembre, ove ha altresì ricordato che, anche laddove la Can sia stata comunque inviata, ai fini della validità della notifica non è mai richiesta la prova della relativa ricezione.
La vicenda processuale
In sede di impugnazione di una cartella di pagamento, con la quale erano state richieste le imposte relative a un avviso di accertamento non impugnato, l’interessato ha eccepito la mancata notifica dell’atto prodromico e la prescrizione del tributo. Il ricorso è stato rigettato in primo grado e il relativo decisum confermato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6923/9/2015, del 21 dicembre 2015.
Dinanzi al Giudice di legittimità, la parte privata ha censurato il secondo verdetto, lamentando che il collegio d’appello non avesse adeguatamente valutato la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento, eseguita a mezzo del servizio postale e conclusasi con la consegna dell’atto al portiere e con il successivo inoltro al destinatario di una raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuta notificazione (Can).
La pronuncia
La Corte ha disatteso la doglianza, ricordando in premessa che la notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata “nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982”. In particolare, sottolineano i giudici di piazza Cavour, la notifica è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza, si legge nell’arresto in esame: che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta; che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica; che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico; che, infine, l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 cc.
Diversa, precisa l’ordinanza, è invece la disciplina riguardante l’ipotesi in cui la notifica, in assenza di consegna dell’atto all’indirizzo del destinatario, si perfezioni per “compiuta giacenza”. In questo caso, spiega infatti la Corte, “la necessità dell’invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell’avviso di deposito”, in ragione del fatto che, nel rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (articolo 24 della Costituzione) e di parità delle parti del processo (successivo articolo 111) risulta essenziale garantire al notificatario “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.
Nella caso concreto, osserva la Corte suprema, non solo la notifica è stata eseguita a mani del portiere dello stabile in cui era il recapito dell’interessato, ma per di più, nell’avviso di ricevimento del piego postale, è stato anche dato atto dell’invio della Can, “rispetto alla quale è sufficiente la prova del relativo invio”.
Osservazioni
In base all’articolo 14 della legge n. 890/1982, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve essere effettuata con l’impiego di plico sigillato e “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria…”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, pronunce nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024) è costante nell’affermare che, “a partire dal 15 maggio 1998…, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente”. E ancora (Cassazione n. 21936/2024), ha ricordato che la notificazione postale diretta è quella eseguita “senza l’intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori”); che, “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”; e che, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l’invio della cd. raccomandata informativa”.
La raccomandata informativa cui si riferisce la suprema Corte è quella prevista dall’articolo 7 della legge n. 890/1982. Norma che, dopo aver individuato al comma 2 i soggetti (in breve, persona di famiglia, ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in subordine, portiere dello stabile o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario) abilitati alla ricezione per conto del diretto interessato; e che nel successivo comma 3 stabilisce tra l’altro che ogniqualvolta il piego non viene consegnato personalmente al diretto interessato, “l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Al riguardo, nell’ermeneutica di legittimità è costante l’orientamento secondo il quale il rispetto dell’iter normativo della fattispecie notificatoria nei casi, diversi da quelli della notifica diretta, in cui è richiesto l’invio al destinatario della Can, è garantito attraverso la semplice spedizione di detta comunicazione, senza che sia necessario verificarne l’effettiva ricezione (cfr Cassazione, pronunce nn. 13432/2020, 4987/2021, 2377/2022 e 34824/2023).
In definitiva, dunque, l’ordinanza in esame, riaffermando un’interpretazione già altre volte manifestatasi presso il supremo Collegio, consolida ulteriormente alcuni principi cardine in materia di notificazione postale diretta degli atti tributari.