ROMA – A seguito dell’introduzione della Global Minimum Tax e delle sue regole (Regole Globe), la maggior parte delle giurisdizioni appartenenti all’Inclusive Framework dell’Ocse hanno recepito le disposizioni normative relative a questa nuova imposta. Il Dlgs n. 209 del 27 dicembre 2023 ha recepito la Direttiva 2022/2523/Ue sull’imposizione minima globale dei gruppi multinazionali, strutturata secondo il modello del Pillar 2 di fonte Ocse/G20 e diretta ad assicurare un livello minimo di imposizione del 15% in ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano. Infine, come riportato nell’articolo Global minimum tax: online il IV decreto attuativo, l’Italia ha da poco approvato un decreto per adattare l’ordinamento nazionale alle interpretazioni fornite dall’Ocse/G20 nell’ambito dell’Inclusive framework.
Il funzionamento della global minimum tax
L’imposizione integrativa è pari alla differenza tra le imposte che gravano sul gruppo in un determinato Paese e l’importo minimo del 15%. I meccanismi di prelievo dell’imposizione integrativa previsti sono tre:
- attraverso una Qualified domestic minimum top-up tax(Qdmtt), prelevata da una specifica giurisidizione al fine di sottoporre a tassazione i profitti di gruppo soggetti a una tassazione al di sotto del minimo
- attraverso una Income inclusion rule (Iir), se la giurisdizione non ha istituito una Qdmtt, l’imposizione integrativa è prelevata in capo a una capogruppo (UPE – Ultimate Parent Entity) ivi localizzata o, se anche questa non ha implementato una Iir, l’imposizione viene attuata in capo alla prima partecipante negli anelli sottostanti della catena che la hanno implementata (ad esempio una IPE – Intermediate Parent Entity, cioè quell’entità subito sotto la catena di comando in quanto prima partecipante nella catena del gruppo (approccio top-down)
- attraverso una Undertaxed Payments Rule (Utps), che entra in gioco in assenza di una Income Inclusion Rule, con ripartizione dell’onere tra le varie giurisdizioni sulla base di indicatori di sostanza (costo del personale e immobilizzazioni).
Vi è un ordine gerarchico di applicazione dei meccanismi di prelievo sopra descritti.
Per prima viene applicata la Qualified domestic minimum top-up tax (se introdotta dal Paese in fase di recepimento della legislazione); laddove non fosse stata prevista una Qdmtt nella giurisdizione in questione, allora si attiva la Income Inclusion Rule (IIR) applicata generalmente dalla Upe del gruppo, infine viene attivata la Utpr qualora la Top-Up Tax non sia stata applicata dalla UPE in quanto quest’ultima è residente in un Paese che non ha implementato il Pillar 2.
L’Italia, attraverso la previsione di cui all’articolo 18 del Dlgs n. 209/2023 si è avvalsa della facoltà concessa agli Stati membri di adottare una qualified domestic minimum tax (articolo 11 Direttiva 2022/2053), cioè una propria imposta minima nazionale.
Tale imposta minima nazionale è prelevata indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano da parte di qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale (sia esso la ultimate parent entity – UPE – una partecipante intermedia – IPE – o una partecipante parzialmente posseduta POPE). In questo senso l’articolo 4 del decreto attuativo, dm 1° luglio 2024, ha confermato il principio contenuto nell’articolo 18 del Dlgs n. 209/2023.
Il prelievo è determinato moltiplicando il profitto eccedente (excess profit) riferito all’Italia per l’aliquota dell’imposizione integrativa, ed è maggiorato dell’imposizione integrativa addizionale di cui all’articolo 36 del Dlgs n. 209/2023.
Il profitto eccedente rappresenta il reddito calcolato secondo le regole Globe, così come determinate dal Capo III del Dlgs n. 209/2023 ed è al netto della deduzione “per attività economica sostanziale” (SBIE), determinata considerando le riduzioni menzionate nell’Allegato B al Dlgs n. 209/2023 (deduzioni forfettarie legate al costo del lavoro e all’utilizzo di immobilizzazioni materiali).
L’approccio italiano
L’imposta minima nazionale italiana è stata strutturata in modo tale da poter essere un’imposta non solo qualificata ma anche “safe Harbour”.
Un’imposta minima nazionale per essere considerata qualificata deve portare a risultati coerenti con le regole del GloBE. In sintesi, la Qdmtt deve determinare un onere fiscale minimo sugli utili in eccesso prodotti nella rilevante giurisdizione, in modo equivalente alla tassazione a cui detti utili sarebbero sottoposti in base alle GloBE Rule (sono ammesse possibili divergenze dalle regole Globe ma la sostanza è che l’onere che si determina dovrà essere almeno pari a quello che si determinerebbe con l’applicazione delle regole Globe).
Il vantaggio di essere una imposta qualificata sta nel fatto che la stessa riduce l’imposta integrativa giurisdizionale alla stregua un credito per imposte estere. In sintesi, una imposta qualificata andrà a diretto scomputo dell’imposta integrativa giurisdizionale calcolata dalla capogruppo, verrà cioè da essa detratta. Se invece l’imposta non fosse qualificata (come, ad esempio, la Dmtt americana) la stessa non potrà essere considerata alla stregua di un credito d’imposta bensì concorrerà a determinare l’Etr (Effective tax rate -Percentuale di tassazione effettiva).
L’Etr altro non è che il rapporto tra le imposte rilevanti di una giurisdizione (numeratore) e il reddito netto rilevante (secondo le regole globe). Tale Etr se inferiore al 15% andrà ad attivare l’imposizione integrativa secondo i meccanismi prima descritti. In questo contesto una imposta minima non qualificata (Dmtt) andrà ad incrementare il numeratore del rapporto e non andrà invece a scomputo della imposta integrativa come invece avviene con una imposta qualificata.
Come detto in precedenza la Imposta minima nazionale italiana è strutturata in modo che sia anche “porto sicuro” (“Safe Harbour”).
Gli standard, che sono stati rispettati dalla normativa italiana, da applicare affinché si sia in presenza di una Qdmtt safe harbour sono i seguenti:
- standard contabili (riferiti ai principi contabili utilizzati per la predisposizione dei bilanci e che presuppone identità dei principi contabili adottati)
- standard di consistenza (cioè la conformità delle regole di calcolo della Qdmtt alle regole GloBE)
- standard amministrativi (procedure amministrative e di controllo conformi a quelle previste per le regole GloBE).
Il vantaggio di essere una imposta qualificata safe harbour consiste nel fatto che l’applicazione della stessa in una determinata giurisdizione, conclude fin da subito il meccanismo di prelievo integrativo, senza che il Gruppo debba preoccuparsi di effettuare ulteriori calcoli altrimenti necessari. Evidenti sono quindi i vantaggi in termini di risparmio di tempo e di costi amministrativi per il gruppo.