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Notifica cartella a mezzo Pec: legittima la trasmissione del pdf

Roma 31 gen 2025 – È valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento in formato “.pdf” anziché in “.p7m”. Questo perché il protocollo di trasmissione mediante Pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui proviene. È quanto statuito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30922/2024 del 3 dicembre 2024.

La vertenza in esame trae origine dall’impugnazione, da parte di una Curatela fallimentare, di diverse cartelle di pagamento conosciute a seguito della presentazione, da parte dell’ente di esazione, di domanda di ammissione al passivo.
A fronte della contestata notificazione degli atti opposti, il Collegio regionale ha dichiarato la nullità dell’iter intrapreso a mezzo Pec, sul presupposto che l’unico formato in grado di garantire l’autenticità, il contenuto, l’integrità e la provenienza del documento è rappresentato dal formato pdf/A, che munito di firma digitale va a costituire il più noto formato “.p7m”.

La questione è stata successivamente portata all’attenzione della Corte di cassazione da parte dell’Agente della riscossione, il quale, nel denunciare la violazione degli articoli 26, del Dpr n. 602/1973, e 4, 5, 6 e 11 del Dpr n. 68/2005, nonché degli articoli 2697, 2712 e 2719 cc, ha rappresentato che anche per gli atti amministrativi, così come per quelli processuali, non è contestabile la validità del file notificato con firma in “.pdf” e ciò, in particolare, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, che sottolinea come la firma non sia neppure prevista quale requisito legale dell’atto stesso.

La giurisprudenza in materia
La Corte di cassazione, più volte chiamata a pronunciarsi sulla questione, nel corso degli anni, ha enunciato due importanti principi:
1) la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (cfr pronunce numeri 30948/2019 e 27181/2020). In sostanza, l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (cfr Cassazione, pronuncia n. 18387/2024)
2) a norma dell’articolo 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’articolo 34 del decreto del ministero della Giustizia n. 44/2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento (Ue) n. 910/2014 e alla relativa decisione di esecuzione (Ue) della Commissione n. 1506/2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” (cfr Cassazione, pronunce nn. 35541/2023, 801/2023, 19216/2022, 12016/2022 e 10266/2028).

La decisione
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30922/2024 del 3 dicembre 2024, nell’accogliere le motivazioni espresse dall’Agente della riscossione, si è uniformata alla giurisprudenza in materia, enunciando il seguente principio di diritto “è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato ‘.pdf’, senza necessità che sia adottato il formato ‘.p7m’, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.

La suprema Corte ha dapprima ribadito l’equivalenza, per gli atti del processo civile telematico, dei due formati “.p7m” e “.pdf” sotto il profilo della firma digitale, estendendo tale principio anche agli atti notificati telematicamente dall’Amministrazione finanziaria, e in particolare alle cartelle di pagamento, evidenziando come rispetto a queste ultime, il requisito della sottoscrizione non è richiesto.
A supporto delle suddette affermazioni, il giudice di legittimità ha richiamato la consolidata giurisprudenza in tema, da ultimo espressa dalla decisione della quinta sezione  civile n. 19327/2024, secondo cui l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l’invalidità dell’atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto. Tanto più che, a norma dell’articolo 25 del Dpr n. 602/1973, la cartella di pagamento, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’Agente, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità della cartella di pagamento al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Corte, è assicurata, dall’adozione del sistema di posta elettronica certificata, salvo specifiche contestazioni da parte del destinatario dell’atto, il quale non può quindi limitarsi a una generica confutazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi concreti e dirimenti a sostegno delle proprie deduzioni.

 

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