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Il collirio, se “medicamento” sconta l’Iva ridotta al 10%

La tassazione agevolata non riguarda tutti i dispositivi medici, per questo, prima di applicare il beneficio, è necessario richiedere la classificazione merceologica alle Dogane

Roma – Il collirio che, a parere delle Dogane rientra nell’ambito della voce 3004 della Tariffa della Nomenclatura combinata è un medicamento. Di conseguenza, le sue cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10%, come previsto dal numero 114 della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. Così conclude l’Agenzia delle entrate, con la risposta 88 del 4 aprile 2025

La società che chiede quale sia la corretta aliquota da applicare al collirio in questione, produce e confeziona piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici, tra i quali il collirio, dispositivo medico, oggetto del chiarimento, alle cui cessioni, fino a ora, ha applicato l’aliquota Iva del 22 per cento. La contribuente, ritenendo applicabile alle vendite di tale prodotto l’Iva ridotta al 10% ha chiesto, ottenuto e allegato il prescritto parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

In particolare, secondo la disposizione richiamata dalla contribuente, usufruiscono dell’aliquota ridotta “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

Tuttavia, la norma di interpretazione autentica fornita dalla legge di bilancio 2019, ricorda l’Agenzia delle entrate, fa rientrare tra i prodotti con aliquota al 10% individuati dal n. 114 della Tabella A “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)”.

In sintesi, come precisato in numerosi documenti di prassi, l’agevolazione non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

Detto ciò, riguardo al parere tecnico richiesto dalla società, l’Adm ha stabilito che il collirio prodotto dalla contribuente può essere classificato secondo le Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura combinata, facendo riferimento alle Regole 1 e 6, nell’ambito della voce 3004 della Tariffa, identificato con il Codice NC 3004 90 00. Questa voce comprende “Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto; altri”.

L’Agenzia delle entrate, a sua volta, sulla base della classificazione attribuita dalle Dogane, che fa rientrare il dispositivo medico nella voce 3004 della Nomenclatura, ritiene, in accordo con la società, che le cessioni del collirio commercializzato dalla contribuente sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10% prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.

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