Roma – Ha suscitato un grande interesse l’intervento del Segretario Generale Stefano De Polis al Webinar “La semplificazione dei contratti assicurativi – Consenso, forma e trasparenza dall’età dell’emergenza all’età digitale” organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”. Tra le altre cose in particolare ha ricordato che l’art. 166 CAP già richiedeva, in via generale, la redazione del contratto assicurativo e dei relativi documenti “in modo chiaro ed esauriente”, ponendo in risalto con “caratteri di particolare evidenza” le clausole indicanti decadenze, nullità, limitazione di garanzie od oneri a carico del contraente o dell’assicurato. Una norma che chiaramente sancisce l’esigenza che i contratti assicurativi siano pienamente comprensibili da parte dei destinatari.
Sugli effetti di tale disposizione, ricordiamo come la Corte di Cassazione (Cass. 15598/2019)1 abbia evidenziato l’esigenza del requisito di leggibilità delle clausole, stabilendo che la relativa violazione, in quanto violazione di una regola di condotta, da luogo al risarcimento del danno per lesione della buona fede.
Risulta chiaro che anche la giurisprudenza comunitaria si sia pronunciata sugli obblighi di trasparenza a carico delle compagnie, sancendo che il concetto di chiarezza non può essere limitato unicamente alla comprensibilità sul piano formale e grammaticale delle pattuizioni ma deve essere interpretato in senso più ampio. Secondo i giudici europei il testo contrattuale deve essere “non soltanto intelligibile per il consumatore sul piano grammaticale”, ma deve anche esporre “in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la singola clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”.
L’IVASS, come risultata dalla relazione del Segretario Generale, ha potuto constatare, anche attraverso l’esame dei reclami degli assicurati, come un motivo di insoddisfazione della clientela e di contenzioso derivi a volte da non chiare ed univoche clausole contrattuali, soprattutto in tema di eventi coperti dal contratto (garanzie) e di esclusioni (ciò che non è coperto). Tecnicismi e ambiguità non sono percepite dall’assicurato in sede di stipula e finiscono per costituire fonte di conflitto in caso di sinistro.
“La semplificazione – commenta AssiParioli – è un tema sul quale noi siamo impegnati già da molto tempo. Il ruolo dell’intermediazione di settore è quello di saper garantire la trasparenza e la assoluta comprensione di ogni norma. Su questo si basa il rapporto fiduciario con gli assicurati”.