– contratti di teleriscaldamento ove presente il servizio;
– la proroga dei termini di cui all’art 18 del dlgs 118/2011, relativi all’approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 delle regioni.
– la proroga dei termini relativi all’approvazione dei bilanci di esercizio 2021 delle aziende sanitarie e del bilancio consolidato del SSR, di cui all’art 32 del dlgs 118/2011, analogamente a quanto avvenuto nel 2021 per i bilanci d’esercizio 2020.
– la proroga dei termini delle verifiche sull’equilibrio economico del SSR al 4° trimestre 2021 a cui sono sottoposte Regioni ogni anno, ai sensi dell’art 174 della legge 311/2004”.
L’obiettivo è quello “di aumentare il tempo disponibile, per le Regioni che evidenzino uno squilibrio economico, per reperire e destinare al SSR le risorse necessarie per ristabilire l’equilibrio economico”. Del resto, si sottolinea nel documento della Conferenza delle Regioni, “Una misura analoga era stata adottata anche nel 2021 per le verifiche sull’equilibrio economico al 4° trimestre 2020. Dato il notevole ammontare dei costi aggiuntivi che i SSR hanno dovuto sostenere per fronteggiare gli effetti dell’emergenza sanitaria, costi che sono stati coperti solo parzialmente dalle ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, l’emendamento propone di escludere dalla verifica degli equilibri economico-finanziari dei Servizi Sanitari Regionali, effettuata ex art. 174 della legge 311/2004, l’importo dei suddetti costi aggiuntivi e di consentirne il ripiano, da parte dello Stato, in un periodo massimo di 10 anni”.
– l’articolo 6 comma 5 prevedendo che dopo le parole “alimentazione alternativa a metano liquefatto” si aggiungano le parole “o compresso” così come dopo le parole “per l’acquisto di gas naturale liquefatto”;
– l’articolo 9 comma , laddove la Conferenza delle Regioni sottolinea, fra l’altro, che il “ricorrente inserimento di norme di semplificazione, nel campo delle rinnovabili, tramite decretazione di urgenza, senza confronto preventivo con le Regioni e soprattutto senza abrogare le norme preesistenti o prevedere le opportune forme di coordinamento sta creando una situazione di forte incertezza nelle regole da seguire sia per le amministrazioni che per imprenditori e cittadini”;
– l’articolo 9 dove andrebbe aggiunto un “ART.9-bis (Modificazioni dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
– l’articolo 10 dove “dopo le parole “con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,” aggiungere le parole “previa intesa con la Conferenza Unificata” e dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma “2. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che hanno attivato piattaforme informatiche per la presentazione delle domande di autorizzazione, comunicazioni, anche per il modello unico, ovvero il GSE e i Gestori di rete attivano l’interoperabilità delle proprie piattaforme informatiche con quelle delle regioni in modo da permettere lo scambio dei dati presenti nelle rispettive piattaforme”;
– l’articolo 15 a cui andrebbe aggiunto il seguente comma 2 “Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione delle sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo”.
– l’articolo 22: al comma 1 sostituire le parole “non inquinanti” con le parole “a basso impatto ambientale”;