Imposte di registro e ipocatastali per la cessione volontaria di terreni
L’analisi riguarda una serie di pronunce sull’accordo fra espropriante ed espropriando per trasferire l'immobile sul quale è stata avviata la procedura di espropriazione per pubblica utilità
Roma – I trasferimenti immobiliari, che avvengono nell’ambito di una procedura espropriativa a favore di agenzie regionali, scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria. In relazione a tale fattispecie non è applicabile l’esenzione da imposta prevista dall’articolo 57, comma 8 del Tur. Questi principi sono stati espressi dalla Corte di cassazione con le ordinanze n. 29698, 29701, 29702, 29705, 29706, 29708 dell’11 ottobre 2022.
Al riguardo, occorre premettere che la norma sopra richiamata, relativamente agli atti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi della proprietà o di diritti reali di godimento, dispone che:
- l’imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente
- l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.
L’esenzione riguarda anche il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, per effetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 10 del Dlgs n. 347/1990.
Nei casi esaminati con le ordinanze sopra indicate, dopo l’avvio di una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, le parti avevano stipulato alcuni atti di “cessione volontaria” di terreni. In tali atti, quale acquirente era intervenuta un’Agenzia regionale per la difesa del suolo.
In genere, mediante la cessione volontaria di immobili in corso di espropriazione, il soggetto espropriante ed il soggetto espropriando si accordano al fine trasferire l’immobile sul quale è stata avviata la procedura di espropriazione per pubblica utilità. Queste cessioni hanno una funzione sostitutiva del decreto di esproprio.
In sede di registrazione degli atti dai quali è scaturito il contenzioso di cui alle ordinanze in commento, non sono state versate le imposte (registro, ipotecaria e catastale) sulla base del citato articolo 57 del Tur.
L’Ufficio territoriale presso il quale sono stati registrati i vari atti ha emesso alcuni avvisi di liquidazione al fine di recuperare le imposte ordinarie, ritenendo che nel caso specifico non fosse applicabile l’esenzione da imposta in quanto l’acquirente era un soggetto diverso dallo Stato.
In sede contenziosa, sia la Ctp di Napoli (sentenza n. 19240/2015) che la Ctr della Campania (sentenza n. 5634/2016) hanno condiviso la tesi dell’Amministrazione finanziaria.
Nello stesso senso, con le pronunce sopra indicate, si è espressa la Corte di cassazione, evidenziando che:
- le norme sull’imposta di registro che prevedono esenzioni di imposta a favore dello Stato devono intendersi riferite solo allo “Stato-persona” e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato che svolge attività amministrativa
- le norme che prevedono esenzioni fiscali sono norme eccezionali e, quindi, non è possibile estenderne l’applicazione anche in favore di soggetti che solo in via indiretta sono riconducibili all’amministrazione statale.
La stessa Corte ha richiamato alcuni propri precedenti, mediante i quali l’esenzione in esame era stata negata in relazione ad acquisti compiuti da parte di aziende ospedaliere (decisione n. 28681/2018), società appartenenti al gruppo “Ferrovie dello Stato” (decisione n. 17034/2020), Tav Spa (decisioni n. 938/2009 e n. 27289/2017) e Anas Spa.
I giudici hanno ritenuto che la natura pubblica dell’Agenzia regionale che aveva acquistato i terreni a seguito delle cessioni volontarie, non era sufficiente a rendere tale soggetto assimilabile allo Stato, con conseguente impossibilità di beneficiare del trattamento di favore riconosciuto a quest’ultimo.
In relazione ad una problematica analoga a quella in esame, e relativa a decreti di esproprio a favore dell’Anas, l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata con la risoluzione n. 243 del 1° settembre 2009. In tale occasione sono stati richiamati: il parere n. 1846/03 del 10 giugno 2003 del Consiglio di Stato mediante il quale è stato ritenuto “…..non applicabile il trattamento che il TUR riserva alle operazioni poste in essere dallo Stato ad un organismo esercente poteri pubblici delegati, dotato di un’autonoma soggettività rispetto all’organizzazione statale”; la sentenza n. 938 del 16 gennaio 2009 della Corte di Cassazione, con la quale si è affermato il principio di diritto, secondo il quale “…. nelle disposizioni normative contenute nelle leggi di imposta in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l’espressione a favore dello Stato o nell’interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato-persona.”
Per i motivi sopra indicati è stata negata l’esenzione da imposta in relazione all’acquisto a favore dell’Agenzia regionale, con conseguente riconoscimento della legittimità degli avvisi di liquidazione emessi dall’Ufficio.