titolo pulito

Applicabile con limitazioni il giudicato esterno nelle liti tributarie

Una contribuente che ha dimostrato di non aver ricevuto utili societari, limitatamente a un anno, non può invocare l’effetto vincolante di tale giudicato anche per le annualità successive

ROMA – Nel processo tributario l’effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai soli casi in cui vengano presi in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata.

Qualora invece si abbiano accertamenti su più annualità, l’applicabilità del giudicato esterno deve essere valutata con riferimento all’autonomia dei singoli periodi d’imposta, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su di un’annualità si estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio (Cgt n. 129/2023).

Lo ha affermato, accogliendo le tesi dell’Ammirazione finanziaria, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia con la decisione n. 129 del 23 gennaio 2023 con la quale ha, inoltre, precisato che il giudicato esterno formatosi con riferimento a un esercizio precedente non può fare stato in una controversia relativa ad un successivo periodo d’imposta, anche qualora la questione riguardi i medesimi presupposti di fatto e di diritto.

La sentenza del giudice tributario che accerta definitivamente il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, mentre, laddove risolve una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere automaticamente i suoi effetti ad un’altra e diversa annualità.

Il caso di specie e il ricorso per revocazione
Una contribuente ricorreva in giudizio chiedendo la revocazione di una sentenza a lei sfavorevole emessa dalla Corte di giustizia tributaria regionale, lamentando il fatto che quest’ultima l’avesse condannata ad un maggiore pagamento tributario per non avere dimostrato, nella sua qualità di socia, di non aver ricevuto utili dalla società nei cui confronti era divenuto definitivo un accertamento fiscale.  A giudizio della stessa contribuente, però, i magistrati tributari erano, incorsi in errore laddove non avevano tenuto conto della presenza di un giudicato a lei favorevole e valevole per l’anno 2013.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha rigettato il ricorso proposta dalla contribuente, condannando la stessa anche al pagamento delle spese processuali.
Dopo, infatti, avere evidenziato come il giudicato invocato dalla ricorrente si riferisse all’anno 2013 mente la sentenza impugnata concerneva esclusivamente le annualità 2011 e 2012 – per le quali, e solo per le quali, la stessa contribuente aveva dato piena prova di non aver ricevuto utili dalla società accertata -, i magistrati tributari hanno ricordato come la questione dell’efficacia esterna del giudicato sia stata, data la sua rilevanza, oggetto più volte di analisi da parte della Suprema corte di cassazione, con pronunce emesse finanche a Sezioni unite.
In particolare, con la pronuncia a Sezioni unite n. 13916 del 16 giugno 2006, è stato chiarito come qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo del primo.
Con particolare riferimento al processo tributario è intervenuta, ancor più di recente, la sentenza n. 15690 del 23 giugno 2017, con la quale la Suprema corte di cassazione ha affermato, in tema di opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria, che “se un’unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d’imputazione; ma laddove, invece, da un’unica fonte scaturiscano poste attive o passive differenti anno per anno, il giudicato coinvolge soltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, e non si riflette sulle altre, articolandosi in maniera diversa gli elementi di fatto, ed essendo identica solo la questione giuridica che consente di risolvere il caso concreto”.

Dunque, i magistrati pugliesi hanno chiarito come nel processo tributario l’effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, mentre qualora si abbiano accertamenti su più annualità, l’applicabilità del giudicato esterno andrà valutata con riferimento all’autonomia dei singoli periodi d’imposta, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su un’annualità si estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio.
Più specificatamente, la valenza esterna del giudicato esplica i propri effetti laddove sia stato accertato giudizialmente un elemento preliminare di natura giuridica come il fatto che un ente sia commerciale o non commerciale o un bene sia artistico o meno o, ancora, sia stata accertata una determinata rendita catastale ma non anche allorquando il contribuente sia tenuto a provare il verificarsi di una determinata fattispecie fattuale che potrebbe ben variare di anno in anno.
E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie ove la contribuente socia aveva l’onere di dimostrare, per ogni singola annualità contestata, di non aver ricevuto utili dalla società accertata, non potendo invocare per ritenere assolto tale onere probatorio un giudicato che accertava il fatto di non aver ricevuto utili esclusivamente per una data annualità.
L’aver infatti provato, invero, che per l’annualità 2013 la stessa non aveva ricevuto utili dalla società, nulla può dire sul fatto che nelle annualità precedenti, cosi come in quelle successive, vi sia stata effettivamente o meno apprensione di utili societari.
Per le ragioni ora viste, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, definitivamente pronunciandosi, ha rigettato il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente.

Certified
Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
404