Reati fiscali: confisca obbligatoria con esclusione di patteggiamento
La riforma del processo penale non ha cambiato le regole, tuttalpiù, in determinate circostanze, si può discutere sull’individuazione dell’oggetto da sottoporre al provvedimento e sul suo valore
Roma – Con la sentenza n. 25317 del 13 giugno 2023, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che, in materia di reati tributari, la confisca resta obbligatoria e non può essere oggetto di patteggiamento, neppure dopo la novella dell’articolo 444 del codice di procedura penale a opera del Dlgs n. 150/2022 (riforma “Cartabia”).
Nel caso posto all’attenzione del collegio di legittimità, il Gip applicava all’imputato la pena concordata ai sensi delle disposizioni sul patteggiamento per diverse violazioni, tra cui quelle di cui agli articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000 e disponeva la confisca dei beni sequestrati, ai sensi degli articoli 240 del codice penale e 12-bis del Dlgs n. 74/2000.
Avverso la citata sentenza l’imputato proponeva ricorso, tra l’altro, contro la decisione del giudice di disporre la confisca dei beni in sequestro sebbene nell’accordo raggiunto tra le parti vi fosse l’espressa indicazione che detti beni non potessero essere sottoposti a confisca non potendosi affermare che fossero il profitto del reato.
Per affrontare la questione, preliminarmente è bene precisare che l’istituto del patteggiamento è stato di recente interessato dalle modifiche di cui al Dlgs n. 150/2022 (riforma “Cartabia”).
Al fine di incentivare il ricorso al rito alternativo è stato, infatti, ampliato l’oggetto dell’accordo tra le parti, divenendo negoziabili le pene accessorie (limitatamente al patteggiamento “allargato”) e la confisca facoltativa.
Nel dettaglio, il testo dell’articolo 444 cpp, come novellato, dispone che “L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato”.
Ebbene, premessa la modifica normativa, la Corte di cassazione, nella sentenza in commento, ha ricordato che, in tema di reati tributari, l’articolo 12-bis, Dl n. 74/2000, istituisce una forma di confisca obbligatoria, disponendo che “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo”.
Pertanto, posto che l’articolo 444, comma 1, cpp, limita alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato, di conseguenza, l’accordo tra le parti non può avere per oggetto l’esclusione della confisca obbligatoria. In tal caso l’accordo può eventualmente vertere solo sull’individuazione dell’oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull’ammontare della stessa; ma anche di ciò non vi è traccia nella richiesta ex articolo 444 del codice di procedura penale.
Nella caso specifico, posto che l’imputazione riguarda anche i delitti di cui agli articoli 2 e 8 Dlgs n. 74/2000, si è, invece, in presenza di una confisca obbligatoria, come emerge dal chiaro dato testuale dell’articolo 12-bis Dlgs n. 74/2000, a tenore del quale “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo”. Per questo motivo, l’accordo tra le parti non può avere ad oggetto l’esclusione della confisca per i reati de quibus.
In sintesi, la novella legislativa recepisce e rafforza il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nella vigenza della precedenza disciplina, secondo cui “La confisca obbligatoria del profitto del reato, attesa la sua natura di vera e propria sanzione non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, deve essere obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c. p.p., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo” (Cassazione, sezione III, n. 18464/2020).