Crisi d’impresa, a largo raggio l’agevolazione per il risanamento
Se il fine è non chiudere l’attività, nella norma di favore sulle sopravvenienze rientrano sia i piani messi a punto secondo la legge fallimentare che quelli secondo le regole del Codice della crisi
Roma – Le sopravvenienze attive emerse dall’attuazione di un piano di risanamento attestato, regolamentato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 88 del Tuir, comma 4-ter, a patto che il contribuente pubblichi il piano stesso sul registro delle imprese. È quanto precisa la risposta n. 222 pubblicata ieri 13 novembre 2024, dall’Agenzia delle entrate.
L’istante è una società che, in occasione dell’approvazione del bilancio 2021, dal quale sono emerse perdite superiori al capitale sociale, è stata messa in liquidazione. La contribuente descrive nel dettaglio come dovrebbe avvenire la complessa procedura di liquidazione dell’attivo dell’impresa e il relativo piano di risanamento da realizzare in base all’articolo 56 del Dlgs n. 14/2019, e fa presente che quest’ultimo porterebbe a una riduzione di debiti verso terzi e all’emersione di sopravvenienze attive.
Esposto il caso, l’istante chiede se è possibile applicare, alle sopravvenienze realizzate con il risanamento, l’agevolazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir, che disciplina le sopravvenienze attive derivanti, tra l’altro, dai piani attestati di risanamento disciplinati dall’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare (Rd n. 267/1942), considerato che tali piani sono stati trasfusi nell’articolo 56 del Dlgs n. 14/2019, ossia nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022.
L’Agenzia, come la società, ritiene di sì, e passa all’analisi della normativa da cui deriva tale conclusione.
La norma agevolativa del Tuir richiamata dall’istante stabilisce che “in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (…) ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267 del 1972, pubblicato nel registro delle imprese (…) la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico (…)”.
In sintesi, la disposizione prevede, a favore del contribuente in difficoltà, che, per continuare a esercitare la propria attività d’impresa effettua piani concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati, l’esclusione parziale dalla tassazione delle sopravvenienze attive prodotte dalle riduzioni dei debiti generate dalle procedure richiamate.
Il piano di risanamento attestato che intende attuare la società, ricordiamo, è disciplinato dall’articolo 56 del Codice della crisi d’impresa e non dall’articolo 67, lettera d), della legge fallimentare come invece prevede l’articolo 88 del Tuir, e da questo nasce il dubbio dell’istante in merito all’eventuale applicazione del beneficio fiscale previsto dal Tuir.
L’Amministrazione finanziaria risolve l’incertezza facendo il confronto tra le due disposizioni. Dal raffronto emerge, osserva l’Agenzia, che entrambe sono rivolte all’imprenditore in stato di crisi o d’insolvenza che intende risanare la propria posizione debitoria per proseguire l’attività, con la differenza che la norma del Codice della crisi d’impresa fornisce indicazioni dettagliate sia con riferimento ai requisiti del soggetto che attua il piano sia sul contenuto del piano stesso.
L’amministrazione aggiunge poi che entrambi gli articoli dispongono, tra l’altro, che i piani in questione “possono” essere pubblicati nel registro delle imprese, come richiede l’articolo 88 del Tuir per accedere al beneficio fiscale a proposito dei piani attesati di risanamento previsti dall’articolo 67.
In conclusione, considerato che l’istituto disciplinato dall’articolo 56 più volte menzionato ha la stessa finalità di quello regolato dall’articolo 67, terzo comma, lettera d), i tecnici delle Entrate ritengono che, nel caso in cui il contribuente pubblichi nel registro delle imprese il piano attestato di risanamento secondo le regole del Codice della crisi d’impresa, le sopravvenienze attive derivanti dall’attuazione del piano stesso possano beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter del Tuir. Fonte Fisco Oggi