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Per gli affidamenti in house, solo il nuovo bollo una tantum

ROMA – In caso di affidamenti diretti, come quelli ”in house”, in relazione agli atti della procedura tesa ad assegnare l’esecuzione di servizi e forniture, non è dovuta un’ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto, secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici.

Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 230 del 27 novembre 2024), fornita a un ente, che, come si capisce, intende affidare dei contratti per l’esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, come previsto dell’articolo 7, comma 2 del Dlgs 36/2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici) e vuole conferma, riguardo al bollo, sull’applicazione delle recenti norme.

Per argomentare la risposta, l’Amministrazione riporta le pertinenti disposizioni del richiamato decreto legislativo, con il quale è stata data attuazione alla delega al Governo in tema di contratti pubblici (articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78).
Per cominciare, l’articolo 18, comma 10, del Dlgs n. 36/2023, il quale dispone che “con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.
Intanto, l’allegato I.4 prevede, all’articolo 1, che “il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto…” e, all’articolo 2 che “il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642”.
L’articolo 7, poi, dispone che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 […]. Tali contratti devono essere predisposti “nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” del Codice dei contratti pubblici e, in base a quanto stabilito nell’articolo 17 del Dlgs n. 201/2022 (il quale contiene la disciplina degli affidamenti in house), “… secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici …”.

In sostanza, osserva l’Agenzia, il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l’affidamento ”in house”. Da ciò deriva che a questa tipologia di contratti, in materia di bollo, si applicano le regole indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici. Pertanto, nel caso in esame, di affidamento “in house’”, sugli atti della procedura non è dovuta alcuna ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

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