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Tassazione beni sequestrati, gli obblighi del custode giudiziario

L’amministratore è tenuto, tra l’altro, a calcolare il reddito derivante dai beni sequestrati e a presentare le dichiarazioni fiscali per i periodi d’imposta relativi alla custodia giudiziaria

I redditi provenienti dai beni sequestrati rimangono soggetti a tassazione secondo le categorie di reddito stabilite dall’articolo 6 del Tuir, con le stesse modalità che venivano applicate prima del sequestro pur con specificità riguardo ai beni immobili classificati come ”patrimonio” (articolo 51 del Codice delle leggi antimafia, Dlgs n.159/2011).  Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 46 del 25 febbraio 2025, con la quale l’Agenzia delle entrate illustra gli adempimenti fiscali a cui è soggetto l’amministratore giudiziario.

I chiarimenti resi noti dall’Agenzia fanno seguito proprio alla richiesta di un custode giudiziario, che intende sapere quali siano i corretti adempimenti fiscali da tenere in relazione al reddito derivante dall’incasso dei canoni di locazione di un bene oggetto di sequestro preventivo (articolo 321 del codice di procedura penale). Nel caso specifico, il bene oggetto di sequestro preventivo era nella disponibilità dell’autore dei reati contestati, in forza di un contratto di comodato d’uso gratuito sottoscritto con la proprietaria (nell’esempio “Delta”) alla quale era subentrata una società (nell’esempio “Epsilon”).

In particolare, il custode giudiziario è tenuto per prima cosa a presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta precedente a quello di adozione della misura cautelare (per le quali il termine di presentazione alla data di consegna dei beni non sia scaduto). Inoltre, ha l’obbligo di determinare in via provvisoria il reddito dei beni sequestrati e deve presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria (fatta eccezione per il periodo d’imposta in cui la stessa cessa), versando successivamente le imposte dovute. Va detto che, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato (rappresentante in incertam personam), il custode non deve richiedere un nuovo codice fiscale intestato alla procedura, ma utilizzare quello del titolare dei beni.

Ecco, in sintesi, quanto prospettato dall’Agenzia in funzione delle varie imposte dovute e dei relativi modelli dichiarativi:

  • ai fini Ires, va dichiarato con il Modello Redditi SC il reddito derivante dall’incasso dei canoni percepiti per l’affitto del complesso produttivo oggetto di sequestro indicando nel frontespizio il codice fiscale e la partita Iva della società (in questo caso Epsilon) e inserendo i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e custode giudiziario (codice carica 5)

  • ai fini Irap, va dichiarato il valore della produzione relativo al bene oggetto di sequestro mediante il Modello Irap con le stesse indicazioni del modello Redditi

  • ai fini Iva, con riferimento alla riscossione dei canoni, va effettuato l’adempimento agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva annuale e versamento dell’imposta.

A tal fine, il custode giudiziario deve pertanto:

  • utilizzare il numero di partita Iva della società (“Epsilon”), previa presentazione all’Agenzia delle entrate del modello di variazione dati (articolo 35 del decreto Iva)

  • tenere una contabilità separata

  • compilare, come detto, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva e la dichiarazione Iva annuale indicando, in entrambi i casi, il codice fiscale e la partita Iva della società e inserendo i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di custode giudiziario

  • ai fini della predisposizione della fattura elettronica, dopo aver inserito nella sezione ”cedente/prestatore” i dati della società, valorizzare la voce ”soggetto terzo” nel campo relativo al ”soggetto emittente”, come da indicazioni fornite con le Specifiche tecniche versione 1.8 reperibili sul sito internet delle Entrate (aggiornate il 18 gennaio 2024 e utilizzabili dal 1° febbraio 2024).

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