La banca non è altro che un’impresa anche se di credito e come tutte le imprese che operano su territorio nazionale è sottoposta alle regole fiscali applicate giustappunto alle imprese. In particolare nei confronti dell’abbattimento degli utili di bilancio rivenienti da perdite dirette per le quali l’apparato fiscale richiede tassativamente elementi certi e precisi, su questo punto l’Agenzia delle entrate ritiene che la deduzione dal reddito di impresasi intende ammessa quando la perdita su crediti diviene definitiva escludendo quindi ogni elemento valutativo e presuntivo (CM 10 maggio 2002 n. 39/E par. 3)in particolare la definitività della perdita sarà riscontrabile quando sarà esclusa ogni possibilità che si possa in seguito da parte del creditore recuperare anche parzialmente la propria pretesa creditoria. ( CM n. 26/E /2013 par. 3)
Orbene, considerato che da parte di “ Sdebitalia ” ci sarebbe la volontà di rimettere il debito al debitore, avendone ottenuta la consegna dello stesso da parte della banca che vanta il credito, e ricevendo dal debitore ampia dichiarazione di annullamento di quel credito con la eliminazione dello stesso in quanto considerato scaduto o non esigibile, sarebbe superato il rischio che l’ Agenzia delle entrate possa intervenire a danno della banca nel momento che questa si accinge a defalcare dall’utile del proprio bilancio quei crediti che per i motivi sopra esposti non sono stati recuperati, in quanto rimessi, per il tramite di Sdebitalia al debitore.
La attuale norma prevede che gli istituti di di credito nella disamina del processo di valutazione delle perdite derivanti da crediti insoluti, che può ritenersi definitiva solo a fronte di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, e quando la incapienza patrimoniale e la situazione di illiquidità finanziaria fa escludere la possibilità di un anche parziale recupero della posizione creditoria. Il trasferimento di quei crediti insoluti vantati dalle varie banche su territorio a Sdebitalia dovrebbe per semplicità avvenire come una cessione pro soluto che non comportando il rischio di retrocessione a carico del cedente appare la più tranquilla sotto tutti gli aspetti sia fiscali che economico/finanziari. (cass. 14 ottobre 2005 n. 1918) può considerarsi definitiva e quindi deducibile nell’esercizio di pertinenza previa l’esistenza degli elementi certi di cui all’art 101 comma 5 del D.P.R. 917/1986. E’ utile specificare che l’importo fiscalmente rilevante per la cessione in pro soluto,deve essere determinato come differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito e il corrispettivo di alienazione dello stesso (RM 20 luglio 1996 n. 137/E). www.sdebitalia.org