Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio o di fatto (secondo quanto previsto dalla legge sulle unioni civili del maggio 2016), ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.
Sono esclusi dalle prestazioni del FIR, tra gli altri, gli strumenti finanziari in possesso di soggetti diversi dai precedenti (fra cui controparti qualificate e clienti professionali) alla data della messa in liquidazione della banca, quelli acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, al primo gennaio 2017, nelle banche o loro controllate incarichi quali componente del Cda o degli organi di controllo, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore e vice direttore generale, nonché parenti ed affini di primo e secondo grado.
E’ stato previsto un indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati: per entrambe le platee, dall’ammontare di tale indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.