“La Corte costituzionale ha chiarito – ha sottolineato il Ministro Speranza – che ‘le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana’ (Corte. Cost. 203 del 2016). In termini ancora più netti, la Corte ha anche aggiunto, sempre in materia di diritti sociali che: ‘È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (sentenza n. 275 del 2016)”.