Potrebbe comunque essere l’ultimo anno di vigenza delle attuali regole, perché dal prossimo anno si parla di cambiare le cose con il varo della legge di Bilancio. Al momento – conclude Mattei – è ’ prevista in pratica l’unificazione dei due tributi nella cosiddetta Nuova Imu.”
Ma cerchiamo ora di approfondire meglio alcuni aspetti in una ricerca dello Studio Associato Sarcc di Roma:
- Per prima casa si intende comunemente quella in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza e dimorano abitualmente. A voler essere più precisi quindi, quella in cui uno ha sia la residenza che il domicilio.
- Le case di lusso sono quelle accatastate come abitazioni signorili (A1), ville (A8), castelli, palazzi artistici o storici (A9). Questi tipi di immobili, pur utilizzati come abitazione principale, non godono dell’esenzione da Imu e Tasi.
In linea generale chi non ha comprato o venduto casa nel corso dell’anno, può in definitiva limitarsi a ricopiare la dichiarazione del precedente modello di versamento. Nella maggior parte dei casi, infatti, non cambia l’importo pagato con la rata di giugno, dato che la stragrande maggioranza dei comuni non hanno modificato le aliquote. Per sicurezza è consigliabile fare comunque, a scanso di equivoci, una verifica sui loro siti.
Se marito e moglie sono residenti in due case site nello stesso comune, bisogna pagare l’imposta su uno dei due immobili. Ciò non vale per gli anziani con residenza in una casa di cura, a patto che la casa di proprietà non risulti data in locazione. Se un immobile è stato ereditato, e ancora ci abita il coniuge superstite, gli eventuali comproprietari non devono versare alcunché.
A questo proposito con gli emendamenti alla manovra si mira a una stretta contro le ‘finte prime case’, in particolare nei luoghi di vacanza. Con la modifica proposta, ogni nucleo familiare potrà indicare una sola abitazione principale sulla quale non pagare l’Imu. L’obiettivo è quello intervenire sulle case turistiche, spesso considerate come abitazione principale a causa dello spostamento fittizio della residenza di uno dei due coniugi. Bisognerà vedere tuttavia come andrà a finire perchè in merito esistono parecchie perplessità anche nella maggioranza. Si teme di penalizzare, infatti, anche chi davvero ha la necessità di residenze diverse, per esempio, per motivi di lavoro.
- Se la casa viene data in comodato d’uso (per viverci gratis insomma) a figli o genitori si ha diritto a uno sconto del 50 per cento. Il proprietario tuttavia deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa di residenza. Può godere dello sconto se l’appartamento ceduto in comodato si trova nello stesso comune dove possiede la prima casa. E’ necessario inoltre che il comodato sia registrato regolarmente e figli o genitori siano anagraficamente residenti nell’immobile.
Dunque per concludere: se a giugno si è pagato il saldo, è ora necessario verificare se l’aliquota utilizzata sia rimasta la stessa anche a dicembre. In genere è così, ma se l’aliquota prevista dal comune è cambiata bisogna calcolare la differenza e pagarla.
Se invece a giugno si è pagato solo l’acconto bisogna fare la stessa verifica. Quasi sempre l’importo da pagare è lo stesso del mese di giugno, e dunque basterà ricopiare l’F24 di quel mese, barrando stavolta la casellina saldo. Altrimenti si dovrà pagare tenendo conto della differenza.”