Ciò posto tra i soggetti legittimati ad incontrarsi rientrano ovviamente i coniugi mentre per quanto riguarda i parenti la questione è più articolata. L’art.74 c.c. testualmente recita “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. Nella detta categoria rientrano quindi i nonni e nipoti , fratelli, zii e nipoti i successivi art. 75 – 76 e 77 c.c. definiscono le linee di parentela (diretta e collaterale) i gradi di parentela ed il limite del 6 grado. Altra categoria giuridica è l’affinità che l’art. 78 del c.c. individua “L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”. A titolo esemplificativo suoceri, nuora cognati Sicuramente rientrano nel concetto di “congiunti” sia i parenti che gli affini. Un po piu articolata la questione in relazione alle unioni civili L. 76/2016.
Ovviamente i soggetti uniti civilmente sono da ritenersi “congiunti” , ma in base al mancato espresso richiamo della L.76/2016 alla norma del codice civile relativa all’affinità a tali soggetti sarebbe in impedito qualsiasi incontro per altre ipotesi legittimo. Ovviamente la situazione contraddittoria ed illogica che deriva dal coordinamento delle norme necessiterebbe di un chiarimento interpretativo.
Per quanto riguarda la convivenza di fatto – ciè due persone maggiorenni unite stabilmente non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile – certamente non genera “affinità” e pertanto le limitazioni rimarrebbero. Un chiarimento, si ribadisce, sarebbe utile ed opportuno”.