Moratoria dei mutui, Vincenzo Stuppia (Flexad): “non comportano la riclassificazione del rischio di credito”

Roma – Il tema della moratoria mutui ex art 56 decreto cura Italia e negoziazione bancaria è di grande interesse. Purtroppo molte norme del decreto “Cura Italia” non sono peraltro molto chiare e poi va approfondita l’applicazione dei vari articoli nel rapporto tra avente titolo e banche. Lo studio Flexad di Roma, per ogni settore ha analizzato gli aspetti piu’ importanti. Ci sono difficoltà ma anche alcuni aspetti degni di nota come il fatto che la moratoria non comporti l’automatica riclassificazione del richio di credito. Lo chiarisce il dottore commercialista  Vincenzo Stuppia  co-founder dello Studio Flexad :

“Uno dei punti di maggior criticità legato alle moratorie concesse dalle banche sia in occasione della prima emergenza che magari anche successivamente fuori dal meccanismo ex art 56 D.L. 18/2020 è quello legato alla eventuale classificazione del credito come forbearance. In buona sostanza, le regole emanate lo scorso 02 aprile dall’Autorità Bancaria Europea,  chiariscono che la banca anche nel caso in cui si trovi di front una moratoria ex art 56 D.L. 18/20,  deve comunque mantenere un livello di sorveglianza adeguato e monitorare la situazione finanziaria dell’impresa per comprendere se la temporanea difficolta ex covid 19 possa eventualmente trasformarsi in difficoltà finanziaria di lungo periodo e magari di insolvenza.

Va detto chiaramente – anche per non generare inutili allarmismi – che la moratoria ex art 56, definita in gergo bancario general pay moratorium, non comportano l’automatica riclassificazione del rischio di credito.Non sono invece esenti da revisione le posizioni privatamente ricontrattate tra banca e cliente.

Per quest’ultime l’istituto di credito si potrebbe veder costretto a rivalutare la posizione anche al fine di verificare se – nel lungo termine – potrebbe rendersi necessario attivare le procedure poste a garanzia del credito. Nel caso in cui quindi l’impresa non rientri nella moratoria ex art 56, sarà necessario procedere individualmente a contrattare con la banca che – sia chiaro – non essendo obbligata ad aderire, dovrà necessariamente valutare la posizione caso per caso anche valutando l’idoneità di un piano industriale ad assicurare adeguati flussi di cassa prospettici cosa che allo stato appare quanto meno problematica.”

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