Per tutti le altre imprese – si legge in una relazione dello Studio Flexad di Roma – e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel 2019 sono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono dall’8 marzo al 31 marzo 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, all’Iva, ai contributi previdenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020.
Il Decreto liquidità (DL 23/2020) ha inoltre stabilito per i contribuenti con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019 la sospensione dei versamenti relativi a ritenute, contribuiti, iva e premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 a condizione che ci sia una riduzione del fatturato superiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati nel mese di giugno 2020.
Per tutti i contribuenti sono sospesi i termini scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle esattoriali, avvisi di addebito dell’Inps. I versamenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Per coloro che si sono avvalsi della rottamazione ter è stato differito il termine di versamento della rata scadente il 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Per i contribuenti che verseranno gli acconti Irpef, Ires e Irap, per il 2020, con il metodo previsionale non saranno richieste sanzioni nei casi in cui gli importi degli acconti non siano inferiori all’80 % del dovuto per l’anno d’imposta 2020(art. 20 DL 23/2020).