Dubbi interpretativi, arrivano le risposte dell’Agenzia sul decreto “Rilancio”

Molte le misure straordinarie introdotte dal provvedimento e, di conseguenza, molti i dubbi sugli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione che richiedono un ulteriore intervento chiarificatore

Roma – Con la circolare n. 25 di ieri 20 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti, sotto forma di risposta a quesiti, sull’ambito applicativo del decreto “Rilancio”. L’input arriva da questioni sollevate da associazioni di categoria, direzioni regionali, operatori e contribuenti.
Per semplificare la lettura gli argomenti sono stati suddivisi in quattro aree tematiche:

  • sostegno alle imprese e all’economia
  • altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
  • misure fiscali
  • misure per l’editoria.

In particolare, per quanto riguarda il primo argomento, sono chiariti alcuni dubbi relativi alla tempistica dei versamenti Irap, sui contributi a fondo perduto diretti a imprenditori agricoli e coadiuvanti, sul credito d’imposta per canoni di locazione in caso di medici che operano in intramoenia senza partita Iva e per l’attività di bed and breakfast svolto in via imprenditoriale. Per quel che riguarda quest’ultimo punto, il documento di prassi chiarisce che un soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita Iva, può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se la struttura in locazione e adibita all’esercizio dell’attività è a uso residenziale e non invece commerciale. Quel che conta è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale.

Nell’ambito delle misure introdotte in materia di lavoro e politiche sociali e, in particolare, delle indennità destinata ai lavoratori danneggiati dalla pandemia, l’Agenzia spiega ai contribuenti forfetari come determinare la variazione del reddito nel secondo bimestre 2020 ai fini del contributo.
Ricco il pacchetto riservato alle misure strettamente fiscali. Tra gli argomenti che hanno richiesto ulteriori delucidazioni, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta spettante per gli interventi di efficientamento energetico per compensare il debito sottoscritto in estinzione rateale relativo alla rottamazione-ter, certificazione ai fini del bonus sanificazione e suoi particolari ambiti applicativi, cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, remissione nei termini dei debiti emersi dai controlli automatizzati e formali delle dichiarazione dei redditi, sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Forniti chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Le ultime precisazioni della circolare riguardano gli interventi a favore dell’editoria. L’Agenzia chiarisce che per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l’agevolazione, nella misura del 50% degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime de minimis in base ai Regolamenti europei. Il documento di prassi ricorda che il bonus è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato. Inoltre, precisa il documento di prassi, l’incentivo spetta per gli investimenti effettuati e, quindi, non è necessario, come avviene ordinariamente per accedere al contributo, aver sostenuto, nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione. Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

 

Flexad

Comments (0)
Add Comment