Tra le misure introdotte, si segnala quanto previsto all’articolo 98, in materia di proroga della seconda rata o dell’unico acconto delle imposte sui Redditi e Irap. Un approfondimento tematico è stato pubblicato sul sito dello studio Flexad di Roma che così prosegue:
In particolare il “decreto Agosto” prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle Finanze possono effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, entro il 30 aprile 2021.
Tale disposizione trova applicazione anche in relazione a coloro che adottano il cosiddetto regime fiscale di vantaggio, di cui all’articolo 27, comma 1, del Dl n. 98/2011, quelli che applicano il regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014, e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.
La proroga relativa al secondo o unico acconto opera a condizione che i contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Si precisa che per tale tipologia di soggetti, in base delle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria di intermediari e contribuenti e del perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la diffusione del virus Covid-19, il Dpcm del 27 giugno 2020 aveva già previsto un primo differimento dei termini di versamento relativamente al primo acconto Redditi e Irap.
Il citato decreto, infatti, aveva stabilito che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuti ad effettuare, entro il 30 giugno 2020, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione; oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
In sostanza, con questa ulteriore disposizione, i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale possono effettuare il versamento della prima rata dell’acconto delle imposte sui redditi e Irap entro il 20 luglio 2020 o il 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40% e della seconda o unica rata delle imposte sui redditi e Irap entro il 30 aprile 2021, qualora abbiano subito una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.