Il credito d’imposta, riconosciuto a favore dell’investitore, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il credito d’imposta spetta a condizione che i pagamenti (degli investimenti pubblicitarisponsorizzazioni) siano effettuati con versamento bancariopostale ovvero con altri strumenti di pagamento tracciabili.
E’ evidente come il legislatore prevedendo un valore di ricavi così elevato(per alcune realtà occorrerebbero 56 anni per raggiungerlo), per i soggetti destinatari delle campagne pubblicitarie, abbia voluto favorire solo quelle entità sportive di prima fascia( in termini di incassi e non di meriti sportivi) trascurando le altre società “minori” che comunque sonosarebbero meritevoli di attenzione per il sol fatto che operano sul territorio a favore di tanti giovani e adolescenti.
Atro elemento che lascia perplessi, è rappresentato dal fatto che sono escluse dalle disposizioni di favore le sponsorizzazioni rivolte alle societàassociazioni sportive che aderiscono al regime fiscale della legge3981991, in buona sostanza sono tagliati fuori circa l’80 percento dei sodalizi sportivi.
In conclusione la norma in commento più che favorire la ripartenza del mondo sportivo in generale ha voluto premiare, in termini di benefici economici, solo alcune realtà di prima fascia. Quindi lo Sport non è uguale per tutti. ”