L’articolo 22, comma 1, del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019), ricordiamo, ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni bancarie, addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione (articolo 7, comma 6 del Dpr n. 605/1973). Il medesimo incentivo spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, viene istituito il codice tributo “6916”, denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Infine, il documento di prassi ricorda che, ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.