Tutto sul bonus edilizia, l’analisi ragionata di Vincenzo Stuppia (FlexAd Associati)

Pubblichiamo il primo step di questa interessante ricerca

Roma – Una relazione esaustiva e ragionata quella che pubblichiamo oggi sul nostro sito di informazione dello studio  Flexad  Associati , una analisi ragionata curata dal dr.  Vincenzo Stuppia  che fornisce un quadro chiaro e trasparente sulle vere potenzialità del bonus per l’edilizia. 

IL D.L. 34 del 19 maggio 2020 ha introdotto, per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 determinate spese per interventi edili e di efficentamento energetico, la possibilità di trasformare la detrazione spettante per tali interventi in : 

  • contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto; 
  • trasformazione del corrispondete importo in credito di imposta con facoltà di successiva cessione 

Le nuove opportunità si applicano quindi non solo ai noti interventi riportati dalla grande stampa e relativi al c.d. superbonus ma, anche a tutti gli altri interventi agevolati dalle diverse norme oggi in vigore che rimangono comunque operative. 

Solo per fare un esempio, la vecchia detrazione 36 % prevista per il recupero del patrimonio edilizio ex art 16 bis TUIR e che fino al 31.12.2020 è pari al 50 % per un limite di spesa pari ad € 96.000,00 che ante innovazione ex DL 30/2020  poteva solo essere portata in detrazione in 10 anni nella dichiarazione del soggetto che sosteneva le spese oggi, può essere trasformata in credito di imposta cedibile oppure essere utilizzata quale sconto in fattura sul corrispettivo pattuito. 

Si comprende bene quindi che le innovazioni apportate sono di grande rilievoriguardano l’intero comparto edile e meritano di essere valutate nella loro globalità anche e soprattutto in termini di pianificazione fiscale e calcolo di convenienza economica.

Scopo della presente guida sarà quello di fornire una prima informazione utile a valutare preliminarmente il quadro degli interventi astrattamente attivabili. 

  1. Le agevolazioni – panoramica generale – 

L’articolo 119 del DL 34/2020  nell’introdurre il c.d. superbonus  ha  previsto che le detrazioni ex art. 14 del DL 63/2013 si applicano nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal contribuente negli anni 2020 e 2021 per i seguenti interventi: 

  • isolamento termico delle superfici verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25 % della superficie lorda 
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti 
  • interventi sugli  edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti 
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art 16 del DL 63/2013 

 

Il credito derivante da tali operazioni sarà ripartito in 5 rate annuali piuttosto che nelle ordinarie 10. 

L’art. 121 del DL 34/2020 ha inoltre previsto  la trasformazione in credito di imposta cedibile oppure l’utilizzo quale sconto in fattura sul corrispettivo sia per detrazioni previste dall’ art 119 sopra menzionato e sia per le detrazioni relative alle seguenti tipologie di intervento: 

  • Recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16 bis TUIR; 
  • Efficienza energetica ex articolo 14 DL 63/2013  
  • adozione di misure antisismiche ex articolo 16 DL 63/2013  
  • recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti inclusa pulitura e tinteggiatura ex articolo 1 commi 219 E 220 L 160 /2019 
  • installazione di impianti fotovoltaici ex articolo 16 bis TUIR  
  • installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ex articolo DL 63/2013 

 

  1. Il Superbonus 

 

  1. Ambito soggettivo 

 L’agevolazione fiscale in commento consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa per le spese relative ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico dei medesimi. 

La detrazione del 110 % è riconosciuta per le spese effettuate nel periodo 01.07.2020 – 31.12.2021  e rimaste a carico del contribuente per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su edifici funzionalmente indipendenti siti all’interno di edifici plurifamiliari e su singole unità immobiliari. 

Gli interventi devono essere effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, dagli IACP o enti comunque denominati aventi le medesime finalità sociali, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle ONLUS e dalle APS. 

Il superbonus spetta anche alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ad immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi 

Relativamente alldetrazion per  interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici si precisa che la stessa spetta solo nel caso in cui il committente sia un condominio. 

Ne consegue che – stando all’interpretazione ministeriale dell’ 08.08.2020  l’agevolazione spetta  solo se esiste un condominio correttamente costituito, anche se costituito da un numero di condomini inferiore ad 8; mentre invece non troverà applicazione nel caso in cui vengano realizzati interventi su parti comuni di diverse unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà tra diversi soggetti. 

Destinatari del provvedimento agevolativo sono comunque anche le persone fisiche in relazione ad unità immobiliari ( massimo due) non possedute nell’esercizio di impresa arte o professione che abbiano le caratteristiche per essere considerate edifici residenziali unifamiliari” oppure “unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze”. 

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti all categoria A1, A8, e A9. Per completezza si segnala che possono usufruire del superbonus anche le Comunità energetiche rinnovabili1 costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni limitatamente alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile.  Particolare attenzione va posta , per le persone fisiche, sulle implicazioni relative alla scelta tra cessione del credito ed utilizzo in dichiarazione dello stesso. Come correttamente affermato dalla Circolare n 24/e dell’08.08.2020, un soggetto che possiede esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata, ad imposta sostitutiva  oppure la cui imposta lorda è assorbita da altre detrazioni non può utilizzare il superbonus. 

Per tali soggetti quindi è obbligata la scelta dell’opzione ex art 121 del Decreto Rilancio  che consente la cessione del credito ad altri soggetti. 

Sempre, secondo la cennata circolare, il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili 

 

   

 

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