Con la risposta n 466 del 13 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate rassicura la società istante che, a causa dell’emergenza epidemiologica, ha subito un forte calo del fatturato, determinato dalla drastica riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati in locali “non abitativi” detenuti in locazione, e che, facendo i calcoli, si è accorta che nel mese di marzo non raggiunge i requisiti per accedere al bonus.
Dopo aver riepilogato la norma agevolativa, l’Agenzia ricorda che l’istante, ai fini del calcolo da effettuare per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, deve attenersi ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2020
Tale documento di prassi, in particolare, precisa che “il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento e quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, e rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 Data) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita e la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 Data DDT)”, e che “il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati”.
Detto questo, così effettuati i calcoli, la società istante potrà fruire del credito d’imposta in argomento, con riferimento alle mensilità in cui si sono verificati i presupposti richiesti dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”.
Per completezza, infine, l’amministrazione rammenta che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità operative di utilizzo dell’agevolazione, ha fornito chiarimenti con la circolare n. 14/2020 con il provvedimento del 1° luglio scorso