Roma – Bere alcol e guidare risulta rischioso per la sicurezza stradale: questo fatto è stato largamente dimostrato negli ultimi trenta anni da studi epidemiologici e, cosa più importante, è ormai diventato di dominio pubblico. Si tratta di una situazione che merita grande attenzione, anche perché, come riportato da quotidiani e telegiornali, si è visto che l’assunzione di alcool etilico (etanolo) oltre a favorire l’accadimento di incidenti stradali, rende più probabile il verificarsi di altri incidenti (cadute, annegamenti, ecc.) e, assunto in certe quantità, nei tempi lunghi favorisce l’insorgenza di malattie gravi, quali ad esempio la cirrosi epatica.
Il reato di guida in stato di ebbrezza, nell’ordinamento italiano, è punibile ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del codice della strada con delle sanzioni che variano a seconda della quantità di alcol individuata nel sangue tramite i rispettivi controlli.
Come è noto, lo strumento tramite il quale le autorità competenti, durante i controlli stradali, accertano il tasso alcolemico dei conducenti di veicoli, nell’immediatezza, è il c.d. etilometro. Tale strumento è in grado di determinare la concentrazione di alcool contenuto nel sangue attraverso l’analisi dell’aria espirata dai polmoni. Nonostante l’attendibilità di questo tipo di accertamento, da alcuni anni la giurisprudenza di merito e di legittimità ha messo più volte in discussione l’affidabilità dell’alcoltest mediante etilometro, contribuendo a sancirne la confutabilità tramite la produzione in giudizio di apposite prove contrarie.
Con la recente sentenza n. 1088 (emessa dal Tribunale di Bologna) si riapre il dibattito sulla inattendibilità degli etilometri nei controlli sulla guida in stato di ebbrezza, ponendo sotto i riflettori un’altra falla normativa: alla luce di tale pronuncia, molti etilometri in uso in Italia potrebbero avere un difetto formale di omologazione.
L’omologazione è un requisito essenziale ai fini dell’efficacia probatoria dell’apparecchiatura. Un etilometro, infatti, si definisce “Omologato” quando è approvato dal Ministero dei Trasporti in base al DM 196 del 22 maggio 1990. Ne consegue che tutti gli altri etilometri (di fascia alta) sono ugualmente affidabili, ma non posso essere utilizzati per il ritiro della patente. Nello specifico, la vicenda trae origine dalla violazione da parte dell’automobilista della normativa in tema di circolazione stradale, in particolare questi dopo essersi posto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza cagionava un incidente schiantandosi, prima contro un palo della luce e dopo contro il muro del giardino di un’abitazione.
Sulla base delle ricostruzioni della vicenda offerte dall’operante di PG intervenuto sul luogo, l’imputato presentava tutti gli elementi sintomatici dell’abuso di alcol: alito vinoso, incedere barcollante, difficoltà a parlare. Come da prassi il soggetto veniva sottoposto ad alcoltest, risultando con un tasso oltre il quadruplo del consentito. Inevitabile il decreto penale di condanna, il quale veniva opposto. Tuttavia, nel corso del dibattimento i consulenti della difesa hanno messo in discussione la correttezza dell’accertamento del ritenuto stato d’ebbrezza, muovendo delle precise contestazioni all’etilometro:
– mancata omologazione;
– mancate manutenzioni periodiche;
– mancate verifiche come previste dal DM 196/90;
– mancate verifiche prima del suo utilizzo;
– CSRPAD non è accreditato per effettuare tali verifiche;
– assenza del certificato CE per poter utilizzare e commercializzare questi strumenti;
In particolare il consulente ha evidenziato che: la richiesta di omologazione dell’etilometro (Drager MK III 7110), veniva effettuata dalla società tedesca dichiarante essere la costruttrice dello strumento etilometrico ed unica intestataria dell’omologazione, attraverso la mandataria italiana. Dagli accertamenti svolti risultava che questa mandataria italiana che avanzava le proprie richieste di omologazione al Ministero dei Trasporti non esisteva ed utilizzava la partita iva di un’altra società del gruppo Drager e che questa società, titolare della partita iva, a livello camerale non aveva nemmeno l’oggetto sociale per costruire e commercializzare questi etilometri.
A questo punto, è bene sottolineare come l’articolo 192 comma 5 Reg. C.d.S. cita: la omologazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi! In tema di reati per guida in stato di ebbrezza, non vi sono orientamenti univoci da parte della giurisprudenza di legittimità circa le verifiche dell’omologazione dell’etilometro, ma a fronte delle allegazioni minuziosamente dettagliate dalla difesa, il giudice di Bologna (Dott.ssa Nadia Buttelli) ha seguito l’orientamento secondo cui, in seguito ad un accertamento che risulti positivo, costituisce onere dell’accusa la prova del fatto costitutivo del reato e, quindi, del buon funzionamento dell’apparecchio mediante il quale sono stati eseguiti i controlli de quibus (Cass. 29 marzo 2019 n. 17494, Scalera; Cass. 6 giugno 2019 n. 38618, Bertossi; Cass. 27 gennaio 2020, n. 3201). L’imputato veniva così assolto con formula piena non avendo la pubblica accusa fornito alcuna prova contraria circa il corretto funzionamento.
In definitiva, tale pronuncia sembra aver aperto le porte ad un ulteriore espediente per invalidare gli esiti dei controlli effettuati dalle autorità competenti. La maggior parte dei processi per guida in stato di ebbrezza si conclude, con la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità o con la sospensione con messa alla prova che di fatto estinguono il reato.
Ora, però, la strategia difensiva potrebbe cambiare, inducendo gli imputati a contestare anche l’identità del costruttore, oltre al funzionamento degli apparecchi e alla loro taratura. In conclusione ora ci chiediamo:
Gli strumenti etilometrici Drager MK III 7110 utilizzati in Italia sono privi della dovuta certificazione e della verifica della corretta funzionalità per testare la guida in stato di ebbrezza che devono essere ritirati dal loro utilizzo o sequestrati per utilizzo improprio.
Si può configurare un grave danno alla Pubblica Amministrazione per frode in pubbliche forniture, con la possibilità di valutazione della concussione per chi aveva l’obbligo di controllo e invece ha permesso un utilizzo improprio di questi strumenti.