Roma – Il nuovo decreto confermerà per dicembre le sospensioni già disposte per il mese di novembre per le zone rosse e introdurrà una nuova moratoria fiscale, legata alla crisi Covid: dovrebbe infatti slittare al prossimo 30 aprile il pagamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap previsto per il 30 novembre.
Prima il decreto Agosto, e poi il decreto Ristori-bis, fissano una serie di parametri per individuare quando si applica la proroga della scadenza al 30 aprile 2021. Bisogna quindi andare per gradi, per circoscrivere il perimetro del soggetti interessati dalla scadenza del 30 novembre 2020. In primo luogo ricordiamo che l’appuntamento ormai alle porte è uno dei più importanti dell’anno: si tratta del termine per versare il secondo acconto Irpef, Ires, Irap ed imposte collegate. Con l’articolo 98 del decreto legge n. 104/2020, il secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 per i soggetti ISA ed i forfettari è stato prorogato al 30 aprile 2021, ma solo per le partite IVA che hanno subito una riduzione di fatturato.
Il rinvio dei versamenti per le partite IVA è stato oggetto di un successivo intervento, ad opera dell’articolo 6 del decreto 149/2020 (Ristori-bis), che ha eliminato il vincolo del calo di fatturato per le partite IVA che esercitano attività economiche particolarmente danneggiate dalle nuove restrizioni, se in zona rossa. La proroga si applica altresì ai ristoranti in zona arancione.
Andiamo quindi per gradi e vediamo per quali operatori economici resta l’appuntamento con il secondo acconto delle imposte sui redditi del 30 novembre 2020.
Il 30 novembre 2020 è la data di scadenza della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi.
Si ricorda che, in linea generale, l’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
- la prima pari al 40% insieme al saldo,
- la seconda entro il 30 novembre.
A differenza del primo acconto, il secondo acconto del 30 novembre 2020 non può essere rateizzato, ed entro la fine di novembre bisogna versare l’importo integrale delle imposte dovute.
Proroga scadenze imposte 2020, i requisiti per il rinvio del secondo acconto del 30 novembre
Il primo passaggio è analizzare se il titolare di partita IVA rientra nei requisiti previsti dal decreto Agosto.
Per i titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvai gli ISA, compresi i forfettari, il decreto agosto proroga la scadenza del secondo o unica rata di acconto delle imposte sui redditi 2020.
Il termine del 30 novembre 2020 slitta al 30 aprile 2021, ma esclusivamente per i contribuenti che hanno subito una riduzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È questo quanto previsto dal decreto agosto.
Se quindi si rispetta tale condizione, la strada per il rinvio della scadenza è tutta in discesa. Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e dell’Irap potrà essere effettuato entro il 30 aprile 2021.
In caso contrario, bisogna invece passare alla verifica successiva, analizzando le regole di maggior favore previste dal decreto Ristori bis.
Scadenza secondo acconto imposte 2020, proroga senza calo di fatturato nel decreto Ristori bis
L’articolo 6 del decreto Ristori bis n. 149/2020 prevede, per le partite IVA che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, la possibilità di accedere alla proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi senza la verifica del calo di fatturato registrato.
La proroga svincolata dalla perdita subita si applica nel caso di esercizio di attività incluse nei due elenchi dei codici ATECO allegati al decreto Ristori bis, ma a patto che la sede dell’attività rientri tra le zone rosse.
Le Regioni classificate, ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, con un livello di rischio alto e massima gravità sono attualmente le seguenti:
- Lombardia
- Piemonte
- Calabria
- Valle D’Aosta
- Provincia Autonoma di Bolzano
- Campania
- Toscana
- Abruzzo
Riportiamo di seguito l’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 2 del decreto Ristori bis, necessario per individuare quali sono le partite IVA beneficiarie della proroga senza vincolo di fatturato:
Codice ATECO | Descrizione |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
Ecco invece l’elenco dei codici ATECO di cui al decreto Ristori n. 137/2020 aggiornato dal decreto n. 149 del 9 novembre 2020:
Codice ATECO |
493210 – Trasporto con taxi |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
551000 – Alberghi |
552010 – Villaggi turistici |
552020 – Ostelli della gioventù |
552030 – Rifugi di montagna |
552040 – Colonie marine e montane |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011-Ristorazione con somministrazione |
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561030-Gelaterie e pasticcerie |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042-Ristorazione ambulante |
561050-Ristorazione su treni e navi |
562100-Catering per eventi, banqueting |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
591400-Attività di proiezione cinematografica |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio |
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
823000-Organizzazione di convegni e fiere |
855209 – Altra formazione culturale |
900101 – Attività nel campo della recitazione |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
931110-Gestione di stadi |
931120-Gestione di piscine |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti |
Proroga secondo acconto imposte al 30 aprile 2021 per i ristoranti in zona rossa e arancione
La proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 si slega dal requisito del calo di fatturato anche per i ristoranti in zona arancione.
Nelle zone arancione si trovano attualmente le seguenti regioni:
- Sicilia
- Puglia
- Umbria
- Basilicata
- Liguria
- Marche
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
Sia per la proroga relativa alle zone rosse che per quanto riguarda i ristoranti in zona arancione, a partite IVA ed intermediari è richiesto di monitorare costantemente l’eventuale modifica alla classificazione del rischio per il proprio territorio.
Un aspetto che rende complesso avere un quadro chiaro, ad oggi, di chi dovrà effettivamente pagare le imposte sui redditi del 30 novembre 2020.
Secondo acconto imposte sui redditi 2020: metodo previsionale per chi paga
Un aspetto da evidenziare è che la proroga del secondo acconto delle imposte, in scadenza il 30 novembre 2020, appare di portata assai “limitata.”
Già a regime infatti è possibile ricalcolare la seconda rata di acconto, nel caso di riduzione di reddito, proprio al fine di evitare di pagare più di quanto effettivamente dovuto.
Se uniamo la norma ordinaria con le novità sul metodo previsionale, emerge chiaramente che i benefici della proroga del secondo acconto del 30 novembre 2020 saranno limitati a poche casistiche.
La possibilità di applicare il metodo previsionale salva le partite IVA escluse dalla proroga, che potranno pagare il secondo acconto sulla base del reddito presunto, a patto che venga versato almeno l’80% di quanto effettivamente dovuto. Il margine di tolleranza del 20% salva dal “rischio sanzioni.”