E’ in arrivo la tredicesima, il calcolo corretto in relazione all’emergenza Covid

Il Dott. Luca Colangeli traccia un quadro sintetico ed esaustivo per evitare "spiacevoli sorprese"

Roma – E’ in arrivo la tredicesima 2020. La tredicesima costituisce una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 normalmente spettanti ai lavoratori in cambio della prestazione lavorativa. Rientra nel concetto di retribuzione differita, in quanto viene in genere corrisposta in un momento successivo a quello di competenza cui la stessa si riferisce.

 

“Quest’anno – spiega il C.D.L. Luca Colangeli – è particolarmente importante far sapere, non solo alle aziende, ma anche a tutti i lavoratori dipendenti, le modalità di calcolo della tredicesima mensilità, in modo da evitare “spiacevoli sorprese”.

Questo perché la maggior parte dei lavoratori sono stati interessati, durante l’anno, a periodi di sospensione dell’attività lavorativa dovuti alla Cassa Integrazione per Covid-19.

Voglio ricordarvi, a riguardo, che per i periodi di cassa integrazione a zero ore la tredicesima è già stata erogata dall’inps insieme al pagamento della cassa integrazione stessa.

Per i periodi di cassa integrazione ad orario ridotto, invece, la tredicesima verrà riproporzionata, in quanto solo una parte di quella spettante è già stata erogata dall’inps insieme all’erogazione diretta della cassa integrazione.

Quindi vi ricordo che solo coloro che hanno effettuato un intero anno di lavoro regolare, senza assenze non retribuite, sospensioni, assenze per malattia, infortunio, ed ogni altro evento comunque retribuito da Inps ed Inail, come ad esempio l’intervento degli ammortizzatori sociali, troveranno in busta paga l’equivalente di una mensilità lorda intera.

Naturalmente, come per tuti gli anni, il netto in busta paga però sarà certamente inferiore a quello di una normale mensilità in quanto sulla tredicesima mensilità il lavoratore non ha diritto alle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per gli eventuali familiari a carico.

Un ultimo chiarimento – conclude Colangeli – su quali sono gli elementi che formano la base di calcolo della tredicesima.

Senza entrare nel dettaglio, in linea di massima, fanno sempre parte della retribuzione utile per il calcolo della tredicesima gli elementi che hanno carattere di continuità. Per esempio, paga base, ex indennità di contingenza, EDR, scatti di anzianità, superminimi, ecc.

Non vanno invece considerate le voci occasionali, come per esempio: lavoro straordinario, notturno e festivo effettuato saltuariamente, indennità per permessi non godute, premi una tantum, rimborsi spese, indennità per lavori disagiati, nocivi e faticosi, indennità di vestiario, ecc.

Con l’occasione voglio anche rammentare che in sede di dichiarazione dei redditi del 2020, ovvero a metà anno 2021, molti lavoratori dipendenti che non avevano l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) avranno quest’obbligo in quanto, oltre al reddito erogato dal proprio datore di lavoro, avranno anche il reddito per la Cassa Integrazione per Covid-19, erogata dall’Inps”

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