Quando un alimento è specificamente formulato per celiaci in sostituzione di alimenti contenenti cereali fonte di glutine, le indicazioni sull’assenza della sostanza o il suo contenuto molto basso possono essere seguite dalla dizione “specificamente formulato per celiaci (o “per persone intolleranti al glutine”).
Nel caso di alimenti non specificamente formulati per celiaci a base di ingredienti privi di glutine, fermo restando l’articolo 7 del Regolamento (UE) 1169/2011, è ammessa come informazione accessoria la sola indicazione “senza glutine”, che può essere seguita dalla dizione “adatto ai celiaci” (o “alle persone intolleranti al glutine”).
Con il decreto 17 maggio 2016 è stata mantenuta l’erogabilità degli alimenti “senza glutine specificamente formulati per celiaci” (ex dietetici). Con il decreto 10 agosto 2018, poi, sono stati aggiornati i tetti di spesa (distinti per sesso e per fasce di età, sulla base dei LARN 2014), e l’erogabilità è stata mantenuta solo per gli alimenti destinati a sostituire quelli caratterizzati tradizionalmente dalla presenza di cereali fonte di glutine.
Ai sensi del DM 17 maggio 2016 gli operatori del settore alimentare, per ottenerne l’erogabilità, hanno la facoltà di provvedere alla notifica al Ministero della salute degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci ricadenti nelle categorie definite dall’articolo 2 del DM 10 agosto 2018.
Quando l’OSA richiede l’erogabilità l’alimento deve riportare in maniera completa la dizione “alimento senza glutine specificamente formulato per celiaci (o per persone intolleranti al glutine)” tutte le volte che si fa riferimento all’assenza di glutine sull’etichetta dell’alimento stesso.
Con il decreto 10 agosto 2018, poi, sono stati aggiornati i tetti di spesa (distinti per sesso e per fasce di età, sulla base dei LARN 2014), e l’erogabilità è stata mantenuta solo per gli alimenti destinati a sostituire quelli caratterizzati tradizionalmente dalla presenza di cereali fonte di glutine.