L’agevolazione in esame, –si legge nel sito dello studio legale – tenendo conto delle ripercussioni economiche causate dalla pandemia e dallo stop forzato alle attività dello spettacolo, ha disposto un utilizzo diverso delle somme messe da parte in base all’articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge n. 633/1941, pari al 10% dei compensi annualmente incassati per la “riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi”, e, ordinariamente, destinate a finanziare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole. Tali importi, quest’anno, infatti, sono stati dirottati a favore di autori, artisti, interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.
Il decreto 30 aprile 2020, emanato dal Mibact di concerto con il Mef, ha definito i requisiti per l’accesso al beneficio, tenendo anche conto del reddito dei destinatari, e ha stabilito i criteri di distribuzione dell’intera somma a disposizione per le diverse categorie di destinatari.
La determinazione del corretto regime fiscale da applicare agli aiuti erogati va ricercata nell’articolo 10-bis del decreto “Ristori”, che esenta dalle imposte sui redditi e dall’Irap tutti i contributi e le indennità destinate eccezionalmente, a seguito dell’emergenza epidemiologica, agli esercenti attività di impresa, arte o professione, e ai lavoratori autonomi. La norma estende, in pratica, a tutte le sovvenzioni corrisposte a causa della crisi economica derivata dal Coronavirus, il regime di esenzione previsto espressamente per alcune tipologie di aiuti economici di cui all’articolo 27 del decreto “Cura Italia” e articolo 25 del decreto “Rilancio”.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che anche il bonus in questione, destinato ad artisti, interpreti ed esecutori e ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore, previsto dall’articolo 90 del decreto “Cura Italia”, non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori.