Scambi commerciali Ue-Uk su e-commerce interviene l’Adm

Va prestata attenzione e trasparenza nel dichiarare le singole spese che vengono addebitate al consumatore finale per evitare che quest’ultimo possa incorrere in errore

Roma – Con una nota specifica , a firma del direttore generale dell’Agenzia delle dogane dei monopoli, Marcello Minenna, indirizzata agli operatori dell’e-commerce vengono fornite indicazioni per redigere il documento nel quale siano chiari per il consumatore finale gli oneri e le spese sostenute in dogana e quelle relative alla spedizione postale effettuate dagli intermediari privati.

L’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (Tu n. 43/1973) definisce e individua i “diritti doganali” che la dogana è tenuta ad accertare e riscuotere per le operazioni doganali, tra i quali, in particolare, dazi ed Iva all’importazione ex articolo 70 del Dpr n. 633/72.
Per quanto riguarda, nello specifico, gli scambi commerciali Unione europea – Regno Unito, l’articolo “Goods.5”, identificato come “Divieto dei dazi doganali”, dell’accordo commerciale Ue-Uk firmato il 24 dicembre 2020 e applicabile in via provvisoria dal 1° gennaio 2021, stabilisce il divieto di applicare e riscuotere i dazi doganali relativamente alle importazioni in Italia di merci originarie del Regno Unito, salvo disposizione contraria dello stesso accordo.

In questo periodo, colpito dalla crisi pandemica da Covid-19, si è registrato un forte incremento del commercio elettronico internazionale che ha condotto l’Adm a emanare una serie di atti normativi al fine di regolamentare l’e-commerce, assicurando l’efficacia dei controlli di competenza.
Inoltre, anche relativamente all’accordo commerciale Ue-Uk, sono pervenute una serie di richieste di chiarimento e segnalazioni da parte dei consumatori finali che utilizzano le modalità elettroniche per l’acquisto di merci di provenienza extra-Ue.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, organismo a cui è affidata la regolamentazione e la vigilanza in materia di commercio internazionale, invita gli operatori dell’e-commerce ad una particolare attenzione e maggiore sensibilità nella esplicitazione delle singole spese che vengono addebitate al consumatore finale, per evitare che questi possa incorrere in errore circa la natura delle spese stesse e l’effettivo beneficiario.
In tal senso, gli operatori sono invitati a non utilizzare diciture che possano trarre in inganno i consumatori finali riguardo agli oneri e le spese sostenute in dogana e, in ogni caso, a evidenziare con la maggior trasparenza possibile quali oneri sono riferiti alle imposizioni tributarie accertate e riscosse dalla autorità doganale e quali sono, invece, le spese relative ai servizi per la spedizione prestati dagli intermediari privati.
Infine la nota direttoriale evidenzia la necessità di distinguere le voci di spesa sostenute per i dazi da quelle per l’Iva e altri eventuali oneri fiscali.

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