Il parere formulato dall’Agenzia entrate ha tenuto conto, fra l’altro del recente orientamento della Cassazione secondo cui “solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza”
Nell’articolato caso, l’istante ha chiesto un parere quindi sul corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni , da applicare ai beni detenuti all’estero per il tramite di un trust revocato nel 2020, perché illecito. L’istante, a seguito della morte del marito, aveva venduto l’attività commerciale condivisa e, nel 2017, aveva istituito il trust estero revocabile composto dalla liquidità e dagli strumenti finanziari provenienti dalla dismissione dell’esercizio.
Nel 2018 la Guardia di finanza scopre che l’istante era fittiziamente residente all’estero e che il trust era stato istituito allo scopo di schermare i beni del suo patrimonio. La Gdf quindi attribuisce la titolarità dei relativi redditi in capo all’’istante quale disponente per l’intero importo e contesta alla medesima la mancata tassazione in Italia degli assets detenuti tramite l’istituto di common law.
Le indagini avevano evidenziato fra l’altro che l’istante, a partire dal 2006, aveva posto in essere una serie di società e di trust esteri per occultare al fisco il proprio patrimonio.
L’istante ha, quindi, definito le contestazioni della Gdf, sottoscrivendo gli atti di adesione e versando le imposte dovute per gli anni 2014-2016 e rispettando, per le annualità successive, gli adempimenti tributari e gli obblighi sul monitoraggio.
Alla luce dei fatti descritti, l’istante, avendo nel 2020 revocato il trust tramite apposito atto nota rile,al fine di ottenere la completa reintestazione dei beni, chiede se quando si realizzerà il formale “ritrasferimento” della totalità dei beni dal trust alla sua persona, a tutt’oggi ancora non avvenuto, debba provvedere al versamento delle imposte di successione e donazione.
Si ritiene che nel caso in esame l’assenza di un trasferimento intersoggettivo di beni preclude l’applicazione dell’imposta di donazione, mancando in definitiva il presupposto oggettivo del trasferimento di ricchezza e la “costituzione di vincoli di destinazione” indicati dalla normativa (articolo 1, Dlgs n. 346/1990).
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