Il bonus, inserito tra le misure anti-Covid del Dl n. 104/2020 (articolo 81, comma 1), è destinato ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che “spendono” i loro fondi per pubblicizzare o sponsorizzare le leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, o società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, che operano in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici, che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, l’importo complessivo dell’investimento realizzato non deve essere inferiore a 10mila euro (vedi articolo “Il fisco nel decreto “Agosto” – 2: bonus per gli sponsor della squadra”).
Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal Dpcm 30 dicembre 2020. Il decreto definisce i beneficiari del credito, le informazioni da inserire nella domanda, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo della somma, la documentazione richiesta, le modalità di controllo ai fini del rispetto della norma e del tetto di spesa fissato dallo stanziamento dei fondi destinati allo scopo.
Terminata la fase istruttoria di verifica dei requisiti e della documentazione allegata alle domande, il Dipartimento per lo sport ne comunica l’esito positivo ai beneficiari con la pubblicazione online dell’elenco di coloro che potranno usufruire del credito d’imposta. Contemporaneamente la lista sarà invita anche all’Agenzia delle entrate.
La somma assegnata è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, soltanto in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.
Naturalmente l’importo compensato non può superare il credito concesso, in tal caso non sarà possibile effettuare il pagamento.
I beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.
Il contributo, inoltre, sarà revocato o rideterminato quando, in seguito a controlli, saranno evidenziate false dichiarazioni rispetto alle condizioni richieste per usufruire del credito d’imposta.
Il Dipartimento per lo sport e l’Agenzia delle entrate devono concordare le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione e alle eventuali modifiche del contributo assegnato a causa provvedimenti di revoca o di rideterminazione del beneficio.
L’Agenzia, nel caso riscontri, durante l’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne deve dare comunicazione telematica al Dipartimento che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero della somma.
Maggiori approfondimenti saranno resi noti con iniziative successive, per ogni info è possibile contattare lo studio FlexAd Associati.