Il bonus Sisma centro Italia, introdotto dall’articolo 18-quater del decreto legge n. 8/2017 – che ha esteso la disciplina del credito d’imposta Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015) anche alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 – in base alla decisione della Commissione europea C (2018)1661 final, non può essere cumulato con nessun altro aiuto, anche de minimis, ricevuto per le medesime spese.
Detto questo, l’Agenzia delle entrate, osserva, tuttavia, che in presenza di misure di carattere generale, tale divieto viene meno e, in particolare, che il bonus fiscale per gli investimenti “Industria 4.0” è regolato da una norma di carattere generale. Lo conferma il comma 192 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, il quale testualmente prevede che “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.
In conclusione, la società con sede in un Comune compreso tra quelli colpiti dal “Sisma centro Italia”, che ha acquistato una macchina funzionale alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232/2016), sulla spesa sostenuta potrà fruire sia del “bonus Sud” sia del “credito d’imposta investimenti 4.0”, naturalmente rispettando l’unica condizione di non sforare il costo sostenuto per l’investimento.