La modifica, contenuta in un provvedimento di prossima emanazione da parte del Mef, fissa i nuovi termini per il pagamento dell’imposta introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 35 a 50, “rispettivamente al 16 maggio e al 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d’imposta”. I nuovi termini sostituiscono da subito quelli del 16 marzo e 30 aprile 2021 (già stabiliti con una precedente proroga).
La Digital services tax, che riguarda imprese con fatturato globale oltre 750 milioni di euro e ricavi in Italia non inferiori a 5,5 milioni, si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura, nel corso dell’anno solare, dei seguenti servizi digitali:
- veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.