Molto opportunamente il D.L. Sostegni chiarisce espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto, scongiurando, in tal modo, il rischio di licenziamento per giusta causa conseguente al prolungarsi delle assenze dal lavoro. Inoltre, si esclude che l’assenza dal servizio (equiparata al ricovero) sospenda il pagamento dell’indennità di accompagnamento per quei lavoratori gravemente disabili che ne hanno diritto. Il lavoratore che dimostra di rientrare nella categoria fragile può dunque chiedere di non recarsi al lavoro e che la sua assenza venga equiparata al ricovero ospedaliero, il cui trattamento economico, però, normalmente è inferiore alla retribuzione ordinaria che, invece, verrebbe mantenuta in caso di smart working, opzione certamente preferibile ove possibile.
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