A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e
che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta
capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile
necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti
che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui
presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.
Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i
quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista
dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla
mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza
per malattia.
B) Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli
previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla
comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3
giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
C) Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono
rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al
termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al
datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta
negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano
contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere
considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio
con la modalità sopra richiamate.
D) Lavoratori positivi a lungo termine
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Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per
SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e
anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento
dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei
lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al
lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura
accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in
modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare
del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di
lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico
curante.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente,
salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per
verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia
certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro
agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo
contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone
molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato
effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro
epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo.