L’acconto IMU: la prima rata dell’imposta è dovuta per i titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ma anche dai concessionari di aree demaniali e dai locatari di immobili in leasing (dunque, sono passivi d’imposta fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Oltre alle note esenzioni – prima fra tutte quella per la prima casa non si lusso (categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7, nonché tutti gli immobili assimilati all’abitazione principale (cooperative a proprietà indivisa prima casa di soci assegnatari o universitari assegnatari anche senza residenza; alloggi sociali; casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli; il solo immobile non locato, posseduto da appartenenti a Forze armate, polizia, vigili del fuoco o carriera prefettizia) – ci sono le novità previste dai vari decreti Covid, a tutela delle attività maggiormente colpite dalla pandemia Coronavirus, in particolare imprese turistiche e Partite IVA che hanno subito ingenti cali di redditività.
La Legge di Bilancio ha confermato l’esenzione inaugurata nel 202o dal Decreto Rilancio (articolo 177 del dl 34/2020) prevedendo la cancellazione della prima rata IMU 2021 per gli immobili dei settori turismo, ricettivo-alberghiero e dello spettacolo posseduti dai medesimi gestori delle attività: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, residence; immobili di imprese di allestimento strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni; discoteche, sale da ballo e night-club. Inoltre, in base alla legge di conversione del Decreto Sostegni (articolo 6-sexies) sono esentati sempre dal versamento della prima rata IMU anche le Partite IVA già aperte al 23 marzo 2021 che possiedono immobili e li utilizzano per la propria attività produttiva o professionale, purché possano vantare come requisiti gli stessi previsti per accedere ai contributi a fondo perduto dello stesso DL 41/2021:
- ricavi e compensi annui non superiori a 10 milioni di euro;
- perdita media mensile di fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 30% nel corso del 2020 rispetto a quelli registrati nel 2019.
Altre esenzioni:
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- Per i terreni agricoli e loro assimilati l’imposta non è dovuta: da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nei Comuni dell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; se destinati ad uso agrosilvo-pastorale e sono di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- Vige poi l’esenzione per alcuni casi di utilizzo dei fabbricati per attività esclusivamente non commerciale: immobili pubblici ad uso istituzionale; fabbricati per esercizio esclusivo del culto; fabbricati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601); immobili di soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del Dlgs 504/1992 e destinati ad attività non profit previste nella medesima lettera i).
- A livello locale sono applicabili agevolazioni ed esenzioni IMU per immobili in comodato gratuito ad un ente ed esercizi commerciali e artigianali in zona a traffico limitato a causa della realizzazione di opere pubbliche per otre 6 mesi.